Cassazione Civile, Ordinanza n. 32984/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, davanti a un collegio arbitrale, di due delibere assembleari di una società: una di approvazione del bilancio con ripianamento perdite e una di conferma del consiglio di amministrazione con determinazione del compenso. La società impugnante sosteneva di non essere stata convocata all’assemblea, deducendo che l’omissione derivasse dal fatto che il suo acquisto della partecipazione nella compagine sociale fosse inefficace verso la società per violazione di una clausola statutaria di prelazione. Il collegio arbitrale respingeva la domanda, ritenendo che il conferimento delle quote, avvenuto nell’ambito di un aumento di capitale, fosse sottratto alla prelazione perché non costituiva cessione onerosa. La Corte d’appello, in impugnazione del lodo, dichiarava la nullità del lodo per errori di diritto sul merito della controversia e, in sede rescissoria, annullava le delibere per mancata convocazione del socio. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi, contestando: la compromettibilità in arbitrato della lite; l’ampiezza della clausola compromissoria; la possibilità di impugnazione per errores in iudicando; la confusione tra fase rescindente e rescissoria; la mancata concessione di termini per difese; l’omessa pronuncia sulla clausola di indivisibilità delle quote; e, soprattutto, l’erronea interpretazione della clausola di prelazione statutaria, che secondo la ricorrente si sarebbe dovuta applicare anche al conferimento di quote. La controricorrente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla compromettibilità, alla portata della clausola compromissoria, alla dedotta confusione tra fase rescindente e rescissoria e all’omessa pronuncia sulla clausola di indivisibilità. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi con cui si contestava nel merito l’interpretazione della clausola di prelazione statutaria, perché le censure miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e dell’interpretazione negoziale, attività preclusa in sede di legittimità se sorretta da motivazione non implausibile e non viziata da violazione dei canoni ermeneutici. Ha ribadito che, nelle controversie societarie, l’impugnazione del lodo per errores in iudicando è ammissibile quando il giudizio abbia ad oggetto la validità delle delibere assembleari, e che il giudice del merito può interpretare la clausola statutaria nel senso che la prelazione operi solo per trasferimenti onerosi con prezzo predeterminato, escludendo il conferimento gratuito di quote. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Spese a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
consente l’impugnazione del lodo per errores in iudicando nei casi ammessi dalla legge applicabile alla convenzione di arbitrato; la nullità del lodo per vizi di diritto sul merito rende doverosa la fase rescissoria.
richiamato in tema di impugnazione del lodo e poteri del giudice statale.
artt. 34-36 d.lgs. n. 5 del 2003
disciplinano l’arbitrato societario e la compromettibilità delle controversie sulla validità delle delibere assembleari quando abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.
richiamato come norma di rinvio per l’ammissibilità dell’impugnazione per violazione di regole di diritto nelle controversie sulla validità delle delibere assembleari.
richiamato dalla ricorrente in tema di libera trasferibilità delle partecipazioni sociali.
richiamato in tema di libera trasferibilità delle quote e di clausole limitative del trasferimento; la Corte valorizza la distinzione tra cessioni onerose e conferimenti gratuiti ai fini della prelazione statutaria.
richiamato dalla ricorrente sul trasferimento delle quote.
richiamato dalla ricorrente in tema di recesso e clausole limitative.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte precisa che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta implicito rigetto della pretesa.
richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici per contestare l’interpretazione della clausola statutaria.
richiamato insieme ai canoni ermeneutici per contestare l’interpretazione della clausola statutaria.
richiamato dalla ricorrente per la riproposizione delle domande in sede di impugnazione.
Massime di principio
- Nell’impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di potestas iudicandi può essere rilevato d’ufficio solo nei limiti in cui derivi dalla nullità della convenzione arbitrale; se la questione è stata decisa dagli arbitri e non è stata specificamente censurata nel giudizio di impugnazione, opera il limite del giudicato.
- In arbitrato societario, le controversie sulla validità delle deliberazioni assembleari sono compromettibili quando riguardano diritti disponibili inerenti al rapporto sociale, anche se il giudice arbitrale deve applicare norme inderogabili.
- Quando la nullità del lodo è pronunciata per errori di diritto sul merito della controversia, il giudice dell’impugnazione deve procedere alla fase rescissoria nei limiti del petitum e delle causae petendi già dedotte in arbitrato, senza introdurre domande nuove.
- L’interpretazione di una clausola statutaria, come quella di un contratto, è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica; non è consentito sostituire all’interpretazione del giudice di merito una diversa lettura meramente alternativa.
- Una clausola di prelazione statutaria può essere interpretata, in base al suo tenore e alla ratio di tutela della circolazione delle partecipazioni, come riferita ai soli trasferimenti onerosi con prezzo o corrispettivo predeterminabile, restando esclusi gli atti di conferimento a titolo gratuito o comunque non assimilabili a una vendita.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda o di una eccezione risulta implicitamente dall’impostazione logico-giuridica della decisione adottata.
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