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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29649/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in abbreviato e la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per detenzione illecita di cocaina occultata in un doppio fondo nel bagagliaio dell'auto da lui condotta, con aggravante dell'ingente quantità. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante dell'ingente quantità, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a valorizzare il peso complessivo e il numero di dosi, senza verificare la reale capacità di alimentare un mercato di vaste dimensioni, il contesto criminale, la consapevolezza del principio attivo e l'eventuale intervento di terzi; 2) violazione di legge e motivazione illogica sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, assumendo che il giudice avesse duplicato gli stessi elementi già usati per l'aggravante e non avesse considerato i dati favorevoli alla persona dell'imputato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata spiegazione del lieve scostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, privi di specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata e diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che l'aggravante dell'ingente quantità era stata correttamente affermata sia sotto il profilo oggettivo, per il notevole quantitativo e il principio attivo accertato, sia sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'imputato desunta dalle modalità del trasporto e dalle sue stesse dichiarazioni. Ha ritenuto congrua anche la motivazione sul mancato bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Sono richiamati come base della condanna per detenzione illecita di cocaina e per l'aggravante dell'ingente quantità, ritenuta integrata in presenza di un rilevante quantitativo di sostanza e di un alto principio attivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo fornito, ma il controllo della Corte riguarda la tenuta logica della motivazione e la non consentita rivalutazione delle prove; tuttavia, poiché non emerge un richiamo espresso, non viene valorizzato oltre.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
  • L'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti può essere ritenuta integrata quando il giudice accerti un quantitativo particolarmente elevato di droga e un principio attivo di notevole consistenza, purché la motivazione dia conto degli elementi oggettivi e della consapevolezza dell'agente desumibile dalle modalità concrete della condotta.
  • La consapevolezza dell'imputato circa la rilevanza del carico può essere inferita da elementi fattuali coerenti, come l'uso di accorgimenti sofisticati per occultare la sostanza e il comportamento dell'imputato nelle dichiarazioni rese, senza che sia necessario il riscontro di un preciso collegamento con contesti criminali organizzati se non emergono dati contrari nel fatto concreto.
  • Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi la gravità oggettiva del fatto e le modalità della condotta, purché non si limiti a formule astratte ma spieghi perché tali elementi prevalgano sugli aspetti favorevoli allegati dalla difesa.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice d'appello conferma una pena già congruamente motivata in primo grado e il discostamento dal minimo edittale risulti contenuto e giustificato dalle modalità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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