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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1760/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla mancata computazione, nella somma dovuta in restituzione dalla venditrice a seguito della risoluzione del preliminare, dell'importo di € 38.331,44 che il ricorrente sosteneva di aver versato l'11/08/2009 come "primo assegno saldo prezzo" e che non sarebbe stato conteggiato tra i pagamenti già riconosciuti. Il ricorrente ha dedotto errori di valutazione e travisamento probatorio da parte della Corte di appello, nonché omissione di esame di documenti di primo grado (fascicolo di parte) e violazioni delle norme processuali relative alla produzione e al tenore probatorio dei documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto che l'assegno di € 38.331,44 era già compreso nella somma complessiva di € 137.280,00 che Esposito stesso aveva dichiarato di aver versato al momento dell'immissione in possesso del 6/08/2009 (così come risultante dalla sentenza di primo grado e dal verbale di consegna). La Corte ha ritenuto infondati i sei motivi, richiamando il principio per cui il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti cartacei prodotti in primo grado e trascritti nella sentenza impugnata, e che la mancata produzione del fascicolo di parte in appello è a carico della parte che intende avvalersene. Il ricorso è stato rigettato senza statuire sulle spese di lite nel merito del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di non contestazione: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente in primo grado (ammissioni sulle somme versate) non potevano essere disconosciute in appello senza produrre i documenti pertinenti.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato rispetto alle censure sulla valutazione dei documenti: la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti in primo grado, di cui la sentenza dà conto, possano essere assunti come base della decisione d'appello anche se il fascicolo di parte non è stato riprodotto dall'appellante.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra le censure relative al diritto di difesa e al contraddittorio: la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie, rilevando l'onere della parte di far valere e produrre in appello la documentazione di sua pertinenza.

  • art. 101 c.p.c.

    Citate le norme processuali sulle regole del giudizio; la Corte ne ha implicitamente valorizzato l'ordine probatorio e la necessità che la parte curi la conservazione e la produzione dei propri documenti.

  • art. 347 co. 3 c.p.c.

    Riferito al fascicolo d'ufficio e alla documentazione: la Corte ha distinto la funzione del fascicolo d'ufficio da quella del fascicolo di parte, sottolineando che la mancata produzione del fascicolo di parte in appello non può favorire l'appellante.

  • artt. 72 e 123-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamati nell'ambito delle censure sul fascicolo e sulla conservazione degli atti: la Corte ha ribadito che i documenti prodotti dalle parti devono essere conservati nel fascicolo di parte e che la mancata acquisizione produttiva è responsabilità di chi non li riproduce in appello.

  • art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002

    Richiamato per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso: la Corte dà atto della possibilità che il ricorrente sia tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato secondo la norma.

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

    Collegato alla precedente norma per la quantificazione del contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente.

  • Cass. SU 4835/2023 (giurisprudenza)

    Precedente richiamato per il principio che il giudice d'appello può fondare la propria decisione su documenti cartacei prodotti in primo grado e richiamati nella sentenza impugnata; e che la mancata produzione del fascicolo di parte in appello non travolge la presunzione di legittimità della decisione di primo grado se questa dà conto dei documenti.

  • Cass. 36417/2023 (giurisprudenza)

    Richiamata per sottolineare la distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte e per confermare l'onere della parte di custodire e riprodurre i propri documenti se intende avvalersene in sede d'appello.

Massime di principio

  • Le ammissioni di fatto rese dalla parte in primo grado (anche nella comparsa di costituzione) vincolano se non vengono efficacemente disconosciute e documentate in appello; non è sufficiente contestare successivamente fatti già ammessi senza produrre i documenti che li supportano.
  • Il giudice d'appello può fondare la decisione sui documenti cartacei prodotti in primo grado se tali documenti sono richiamati nella sentenza impugnata; pertanto la mancata riproduzione del fascicolo di parte in appello può precludere l'esame di documenti che la parte stessa aveva prodotto in primo grado.
  • È responsabilità della parte che intende far valere documenti prodotti in primo grado riprodurli o depositare il proprio fascicolo di parte in appello; altrimenti il rischio che quei documenti non siano esaminati è a suo carico.
  • In contestazioni sul computo di pagamenti, i verbali di consegna, le dichiarazioni in atti e i conteggi prodotti dalla parti hanno grande rilevanza: il giudice valuta la coerenza tra la narrativa processuale e la documentazione prodotta e dichiarata, e privilegerà una decisione coerente con le ammissioni formali della parte.
  • Il principio della non dispersione della prova impone che la prova sia stata correttamente acquisita e conservata: se la prova è dispersa per negligenza della parte che l'ha prodotta, la protezione di tale principio non opera a favore di quella parte.

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