Cassazione Civile, Sentenza n. 1760/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla mancata computazione, nella somma dovuta in restituzione dalla venditrice a seguito della risoluzione del preliminare, dell'importo di € 38.331,44 che il ricorrente sosteneva di aver versato l'11/08/2009 come "primo assegno saldo prezzo" e che non sarebbe stato conteggiato tra i pagamenti già riconosciuti. Il ricorrente ha dedotto errori di valutazione e travisamento probatorio da parte della Corte di appello, nonché omissione di esame di documenti di primo grado (fascicolo di parte) e violazioni delle norme processuali relative alla produzione e al tenore probatorio dei documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto che l'assegno di € 38.331,44 era già compreso nella somma complessiva di € 137.280,00 che Esposito stesso aveva dichiarato di aver versato al momento dell'immissione in possesso del 6/08/2009 (così come risultante dalla sentenza di primo grado e dal verbale di consegna). La Corte ha ritenuto infondati i sei motivi, richiamando il principio per cui il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti cartacei prodotti in primo grado e trascritti nella sentenza impugnata, e che la mancata produzione del fascicolo di parte in appello è a carico della parte che intende avvalersene. Il ricorso è stato rigettato senza statuire sulle spese di lite nel merito del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al principio di non contestazione: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente in primo grado (ammissioni sulle somme versate) non potevano essere disconosciute in appello senza produrre i documenti pertinenti.
Invocato rispetto alle censure sulla valutazione dei documenti: la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti in primo grado, di cui la sentenza dà conto, possano essere assunti come base della decisione d'appello anche se il fascicolo di parte non è stato riprodotto dall'appellante.
art. 111 Cost.
Richiamato tra le censure relative al diritto di difesa e al contraddittorio: la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie, rilevando l'onere della parte di far valere e produrre in appello la documentazione di sua pertinenza.
Citate le norme processuali sulle regole del giudizio; la Corte ne ha implicitamente valorizzato l'ordine probatorio e la necessità che la parte curi la conservazione e la produzione dei propri documenti.
Riferito al fascicolo d'ufficio e alla documentazione: la Corte ha distinto la funzione del fascicolo d'ufficio da quella del fascicolo di parte, sottolineando che la mancata produzione del fascicolo di parte in appello non può favorire l'appellante.
artt. 72 e 123-bis disp. att. c.p.c.
Richiamati nell'ambito delle censure sul fascicolo e sulla conservazione degli atti: la Corte ha ribadito che i documenti prodotti dalle parti devono essere conservati nel fascicolo di parte e che la mancata acquisizione produttiva è responsabilità di chi non li riproduce in appello.
art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002
Richiamato per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso: la Corte dà atto della possibilità che il ricorrente sia tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato secondo la norma.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Collegato alla precedente norma per la quantificazione del contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente.
Cass. SU 4835/2023 (giurisprudenza)
Precedente richiamato per il principio che il giudice d'appello può fondare la propria decisione su documenti cartacei prodotti in primo grado e richiamati nella sentenza impugnata; e che la mancata produzione del fascicolo di parte in appello non travolge la presunzione di legittimità della decisione di primo grado se questa dà conto dei documenti.
Cass. 36417/2023 (giurisprudenza)
Richiamata per sottolineare la distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte e per confermare l'onere della parte di custodire e riprodurre i propri documenti se intende avvalersene in sede d'appello.
Massime di principio
- Le ammissioni di fatto rese dalla parte in primo grado (anche nella comparsa di costituzione) vincolano se non vengono efficacemente disconosciute e documentate in appello; non è sufficiente contestare successivamente fatti già ammessi senza produrre i documenti che li supportano.
- Il giudice d'appello può fondare la decisione sui documenti cartacei prodotti in primo grado se tali documenti sono richiamati nella sentenza impugnata; pertanto la mancata riproduzione del fascicolo di parte in appello può precludere l'esame di documenti che la parte stessa aveva prodotto in primo grado.
- È responsabilità della parte che intende far valere documenti prodotti in primo grado riprodurli o depositare il proprio fascicolo di parte in appello; altrimenti il rischio che quei documenti non siano esaminati è a suo carico.
- In contestazioni sul computo di pagamenti, i verbali di consegna, le dichiarazioni in atti e i conteggi prodotti dalla parti hanno grande rilevanza: il giudice valuta la coerenza tra la narrativa processuale e la documentazione prodotta e dichiarata, e privilegerà una decisione coerente con le ammissioni formali della parte.
- Il principio della non dispersione della prova impone che la prova sia stata correttamente acquisita e conservata: se la prova è dispersa per negligenza della parte che l'ha prodotta, la protezione di tale principio non opera a favore di quella parte.
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