Cassazione Penale, Sentenza n. 00151/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, in parte, la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416bis) e per concorso in estorsioni aggravate con metodo mafioso. Il ricorrente, tramite difesa, ha impugnato: 1) l'utilizzabilità delle intercettazioni (alcune disposte in altri procedimenti e altre nel presente procedimento) sostenendo che i decreti autorizzativi o le proroghe fossero privi di motivazione o trasmessi in forma incompleta/omissata; 2) l'errata interpretazione e la valenza probatoria attribuita dal Tribunale del riesame ad intercettazioni tra terzi, in particolare rispetto a presunte ammissioni o riferimenti all'Amoruso e alla loro coerenza con le dichiarazioni della persona offesa; 3) la credibilità e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Pietro Izzo e Salvatore Buonocore), denunciando contraddizioni, limitata conoscenza dei fatti e ragioni per dubitare dell'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha rilevato la carenza di specificità del ricorso (mancata indicazione degli atti/intercettazioni decisive e della prova di resistenza) e l'assenza della tempestiva e specifica richiesta al Tribunale del riesame per l'acquisizione dei decreti non trasmessi; inoltre ha ricordato l'onere della difesa di acquisire, se necessario, i decreti autorizzativi relativi a intercettazioni svolte in altri procedimenti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni siano quesiti di fatto rimessi al giudice di merito e ha giudicato la motivazione del Tribunale del riesame logica e coerente, compresa la spiegazione del motivo per cui la vittima poteva non conoscere l'apicale del clan. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che il vaglio della credibilità dei collaboratori è rimesso al giudice di merito e che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la ritenuta attendibilità di Izzo e Buonocore, ricavandone riscontri esterni e coerenza con altri elementi probatori. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorso rigettato; il ricorrente non ha ottenuto l'annullamento della misura cautelare.
Norme richiamate
Norma penale che disciplina l'associazione di tipo mafioso, applicata come capo di imputazione; la Corte non discute la norma ma ne rileva la contestazione nell'ordinanza impugnata
artt. 81, 110, 629, 416bis.1 cod. pen.
Norme richiamate per i reati di concorso in estorsione aggravata e per l'aggravante mafiosa; utilizzate per inquadrare i capi di accusa ma non oggetto di specifica interpretazione costituzionale nella decisione
art. 111 Cost.
Riferimento al diritto al giusto processo e alle garanzie difensive; la Corte verifica che tali garanzie non siano state compromesse dalla mancata acquisizione tempestiva dei decreti da parte della difesa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti nella esposizione dei motivi in cassazione; la Corte sottolinea l'obbligo di specificità delle censure
Norma sulle categorie di motivi di ricorso in cassazione; la Corte sottolinea i requisiti di specificità (lett. c) e di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria (lett. e) per l'ammissibilità e valutazione del ricorso
Regola la valutazione delle dichiarazioni (incluse quelle dei collaboratori); la Corte ricorda che il giudizio di attendibilità è di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione
art. 267 e art. 268 cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni e sui limiti della loro utilizzazione; la Corte afferma che l'assenza o incompletezza nella trasmissione dei decreti non determina automaticamente l'inutilizzabilità, salvo che emerga l'adozione dei decreti fuori dai casi di legge o totale mancanza di motivazione
Richiama l'ambito degli atti trasmessi al giudice per la misura cautelare; la Corte osserva che il pubblico ministero non è obbligato ad allegare ai fini della richiesta i decreti autorizzativi delle intercettazioni
Richiamato relativamente agli effetti della mancata allegazione dei decreti autorizzativi sulla efficacia della misura cautelare; la Corte ribadisce che tale mancata allegazione non comporta di per sé inefficacia della misura
art. 270, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il deposito delle intercettazioni in autorità procedenti; la Corte sottolinea che per intercettazioni disposte in altro procedimento non è previsto il deposito dei decreti autorizzativi, ma solo delle registrazioni e dei verbali da utilizzare
Strumento procedurale che la difesa può utilizzare per ottenere copia degli atti del procedimento originario (es. decreti autorizzativi) necessari a contestarne la legittimità; la Corte ricorda l'onere della difesa di avvalersene
art. 15 Cost.
Riferimento al controllo giurisdizionale richiesto dalla Costituzione; la Corte osserva che il giudice del procedimento ad quem non è tenuto a ricercare d'ufficio il decreto autorizzativo del procedimento a quo, spettando alla parte interessata l'onere probatorio
Massime di principio
- Per eccepire l'inutilizzabilità di intercettazioni in sede di impugnazione è necessario indicare specificamente quali atti sono affetti dal vizio e dimostrare la loro incidenza decisiva sul compendio indiziario (prova di resistenza); l'assenza di questa specificità può determinare l'inammissibilità del motivo
- Se i decreti autorizzativi delle intercettazioni non sono stati allegati o sono stati trasmessi in forma incompleta, la difesa deve fare tempestiva e specifica richiesta al giudice del riesame per l'acquisizione degli atti; la richiesta depositata solo in udienza e non in tempo utile può essere considerata tardiva
- Per intercettazioni disposte in altri procedimenti la parte che ne contesta l'utilizzabilità deve attivarsi per ottenere copia dei decreti autorizzativi (anche tramite art. 116) presso l'autorità che li ha emessi; il giudice ad quem non è tenuto a cercare d'ufficio tali atti
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e l'identificazione dei riferimenti personali sono valutazioni di fatto proprie del giudice di merito; in cassazione si può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole
- La valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia e il peso delle loro dichiarazioni sono rimessi al giudice di merito e possono essere sindacati in cassazione solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con cui è stata dimostrata l'attendibilità
- La mancata conoscenza o il mancato riconoscimento da parte della persona offesa non esclude automaticamente la responsabilità di un soggetto apicale del sodalizio, specie se la struttura prevede l'impiego di intermediari per l'esecuzione materiale dei reati
- Il pubblico ministero non è obbligato ad allegare alle richieste cautelari i decreti autorizzativi delle intercettazioni; tuttavia, a garanzia del diritto di difesa, il tribunale è tenuto ad acquisirli se la difesa ne fa specifica richiesta in tempo utile
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