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Sentenza

Sentenza n. 5267/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1061/2025, emessa in data 07.03.2025, dal Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio recante R.g. n. 3913/2024.

Giustizia amministrativa202507048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.401,81, oltre alle spese di lite. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione. Dopo la notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero procedesse al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il ricorso è stato erroneamente depositato due volte, dando luogo ai procedimenti iscritti ai nn. RG 7047/2025 e 7048/2025.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, dichiarando inammissibile quello iscritto al RG 7047/2025 per il duplice deposito e accogliendo quello iscritto al RG 7048/2025. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non ha dimostrato di aver adempiuto. Il giudice ha affermato che la sentenza civile produce un immediato effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve rendere concretamente conseguito il bene della vita riconosciuto dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, compreso il pagamento delle spese di lite, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per le spese del giudizio, oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001

    La disposizione costituiva il fondamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti già accertato dalla sentenza civile posta in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva consente di azionare l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'attuazione concreta del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosca una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti e compiere le attività necessarie a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • L'ottemperanza di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il provvedimento sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'adempimento entro un termine prefissato e a nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'erroneo duplice deposito della medesima domanda può essere fronteggiato mediante riunione dei procedimenti e declaratoria di inammissibilità di uno dei due ricorsi, con esame nel merito dell'altro ricorso ritualmente incardinato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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