Cassazione Civile, Ordinanza n. 00310/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al TAR Lazio, dell'aggiudicazione di un appalto bandito da una società del gruppo Poste avente ad oggetto servizi di sorveglianza sanitaria e prevenzione per la salute, affidati a un RTI di cui una società era mandataria. La concorrente seconda classificata sosteneva che il procuratore speciale della mandataria avesse partecipato alla gara senza un potere rappresentativo sufficiente, poiché la procura era limitata ad appalti sotto una certa soglia economica; a seguito di richieste chiarimenti, la società aveva poi prodotto un atto di ratifica successivo, che la ricorrente riteneva inammissibile nelle procedure di evidenza pubblica. Inoltre deduceva che le dichiarazioni rese sarebbero state false o fuorvianti e avrebbero dovuto condurre all'esclusione del RTI ai sensi del codice dei contratti. Dinanzi alla Cassazione è stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione per stabilire se la causa spettasse al giudice amministrativo oppure al giudice ordinario. La ricorrente principale e la stazione appaltante sostenevano che l'appalto non fosse oggettivamente riconducibile ai servizi postali o ai servizi speciali disciplinati dal codice dei contratti pubblici, trattandosi di prestazioni sanitarie generali e trasversali, e che quindi la lite dovesse restare devoluta al giudice ordinario. La concorrente resistente difendeva invece la giurisdizione amministrativa, mentre la stazione appaltante ha proposto anche ricorso incidentale aderendo alla tesi dell'estraneità dell'appalto al settore speciale.
La decisione
La Corte ha accolto la tesi della ricorrente principale e del ricorrente incidentale sul punto di giurisdizione, dichiarando che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ha ritenuto decisivo che il servizio di sorveglianza sanitaria e prevenzione per la salute, pur affidato da una società qualificabile come impresa pubblica e pur potendo essere reso anche a favore di società del gruppo, non sia un servizio postale né un servizio diverso da quelli postali funzionalmente strumentale in modo principale all'attività postale. Poiché la gara non risultava soggetta al codice dei contratti pubblici in forza della legge, ma solo per scelta volontaria della committente, la giurisdizione sulle relative controversie appartiene al giudice ordinario. L'ordinanza conclude quindi con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, restando assorbito il merito delle censure sull'operato del procuratore e sull'esclusione del RTI.
Norme richiamate
richiamato per affermare che l'intimato può proporre ricorso incidentale nel regolamento di giurisdizione nelle forme e nei termini previsti dalla norma
art. 133, comma primo, lett. e), n. 1, d.lgs. 104/2010
le controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa solo quando la scelta del contraente avvenga da soggetti tenuti ad applicare la normativa comunitaria o i procedimenti di evidenza pubblica
art. 3, comma primo, lett. a), d.lgs. 50/2016
definisce le amministrazioni aggiudicatrici
art. 3, comma primo, lett. e), n. 1, d.lgs. 50/2016
individua gli enti aggiudicatori, tra cui le imprese pubbliche che svolgono attività speciali
art. 14, comma primo, d.lgs. 50/2016
esclude dall'ambito del codice gli appalti e le concessioni aggiudicati per scopi diversi dal perseguimento delle attività speciali
art. 115 d.lgs. 50/2016
richiamato nel novero delle attività speciali rilevanti ai fini dell'applicazione del codice
art. 120 d.lgs. 50/2016
i servizi postali comprendono servizi postali in senso stretto e altri servizi diversi da quelli postali, ma solo se prestati da un ente che fornisce anche servizi postali non direttamente esposti alla concorrenza
art. 121 d.lgs. 50/2016
richiamato nel novero delle attività speciali rilevanti ai fini dell'applicazione del codice
art. 13, par. 1, direttiva 2014/25/UE
per l'applicabilità della disciplina sui settori speciali occorre che i servizi oggetto dell'appalto servano effettivamente all'esercizio dell'attività rientrante nel settore dei servizi postali, consentendone la realizzazione in maniera adeguata
art. 6, direttiva 2014/25/UE
se un appalto è destinato a coprire diverse attività, non tutte rientranti nella direttiva, si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato
art. 80, comma quinto, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016
invocato dalla concorrente per sostenere che dichiarazioni false o fuorvianti avrebbero dovuto determinare l'esclusione
art. 83, comma nono, d.lgs. 50/2016
invocato come norma sul soccorso istruttorio, ritenuto dalla ricorrente non idoneo a sanare la carenza di potere rappresentativo
art. 11 capitolato speciale
invocato quale disposizione della lex specialis asseritamente violata
artt. 2, 3 e 97 Cost.
invocati a sostegno delle censure di legittimità della procedura
richiamato in via subordinata per la domanda risarcitoria proposta nel giudizio amministrativo
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione nelle gare di un ente pubblico o di un'impresa pubblica, non basta la natura soggettiva della stazione appaltante: è decisivo verificare se l'appalto rientri oggettivamente tra le attività speciali per le quali la legge impone l'evidenza pubblica.
- Se un appalto è solo strumentale in senso generico o trasversale rispetto all'attività speciale dell'ente, ma non è destinato principalmente a quella attività, esso non ricade automaticamente nella disciplina dei settori speciali.
- Quando la sottoposizione alla procedura pubblicistica discende soltanto da una scelta volontaria della committente e non da un obbligo di legge, non si configura la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all'affidamento.
- Nei casi di appalto destinato a più attività, occorre individuare l'attività principale cui il contratto è funzionalmente diretto; solo se tale attività rientra nel settore speciale si applica la relativa disciplina.
- La valutazione sulla giurisdizione deve essere condotta in base al contenuto oggettivo dell'affidamento e non al mero richiamo, contenuto nel bando, alle regole dell'evidenza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00274/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00275/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00281/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00282/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00286/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00287/2023 del 09/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →