Cassazione Penale, Sentenza n. 27035/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per usura aggravata (entrambi) e, per Calabrò, anche per lesioni ed estorsione. Le censure principali erano: per Chiaia la mancata configurazione del patto usuraio e l'errata qualificazione della sua condotta (avrebbe solo consegnato una busta, sicché doveva valutarsi altra fattispecie e riconosciute attenuanti generiche); per Calabrò contestazioni sulla valutazione della attendibilità della persona offesa (vizi personali e contraddizioni), richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, diversa qualificazione del fatto relativo alla sottrazione del cellulare (furto vs rapina), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto legittima la valutazione del merito operata dalla Corte territoriale, fondata sulla credibilità della persona offesa e su riscontri (inclusa l'ammissione di Calabrò durante l'interrogatorio). Le richieste di rinnovazione istruttoria e di diversa qualificazione dei fatti sono state considerate generiche o attinenti alla valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Le attenuanti generiche sono state negate per mancanza di elementi positivi che le giustifichino; la richiesta di applicazione della diminuzione per il rito abbreviato è stata ritenuta infondata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'usura; la Corte territoriale ha ritenuto integrata sulla base della testimonianza della persona offesa e di riscontri, confermata dalla Cassazione come questione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Richiamata dalla difesa di Chiaia come possibile diversa qualificazione della condotta (consegna di denaro senza partecipazione al recupero); la Corte di Cassazione non ha ritenuto il motivo specifico e ha confermato la qualificazione come usura per concorso nel reato.
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
Invocata in relazione alla rinnovazione dibattimentale; la Corte ha ritenuto la richiesta infondata e priva di specificità, ribadendo che la rinnovazione in appello è eccezionale.
Richiama l'interrogatorio dell'imputato nelle indagini; le ammissioni rese da Calabrò in tale sede sono state considerate elemento probatorio significativo e corroborante della versione della persona offesa.
Regola la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che la richiesta di accesso fosse priva dei necessari elementi specifici che giustificassero l'applicazione della diminuente.
Definisce i motivi di legittimità censurabili in Cassazione; la Corte ha osservato che molte doglianze erano ricondotte a valutazioni di fatto non ricomprese nell'art. 606, quindi inammissibili.
Norma richiamata per l'effetto dell'inammissibilità dei ricorsi: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Riferimenti usati per motivare il diniego delle attenuanti generiche: dopo la modifica normativa non è più sufficiente l'assenza di precedenti per ottenere la diminuente; occorrono elementi di segno positivo che qui non sono emersi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la prova di fatto: le critiche alla valutazione della attendibilità delle testimonianze o alla ricostruzione probatoria in generale devono essere prospettate come vizi di diritto o circoscritte ai motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p., altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Le ammissioni dell'imputato rese durante l'interrogatorio investigativo possono costituire riscontro probatorio decisivo e legittimare la condanna se valorizzate dal giudice di merito.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: occorre motivare specificamente perché gli elementi istruttori acquisiti siano insufficienti e spiegare l'utilità probatoria del nuovo atto o teste.
- La diversificazione della qualificazione giuridica del fatto (es. furtto vs rapina o riconduzione a fattispecie minori) richiede argomentazioni specifiche che intervengano sui profili giuridici della sentenza; deduzioni generiche sul fatto non sono sufficienti.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi di riscontro: la mera richiesta non è sufficiente, specie dopo la modifica normativa sull'art. 62-bis c.p.
- L'accesso al rito abbreviato e la conseguente diminuzione di pena sono subordinati a presupposti concreti; contraddizioni della persona offesa vanno esplicitamente indicate e collegate a punti decisivi del giudizio perché giustifichino la rinnovazione o la riduzione.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Cassazione può condannare i ricorrenti a rifondere le spese e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi delle norme procedurali.
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