Cassazione Penale, Sentenza n. 19462/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato Pagano, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento. Il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e ha censurato la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della corte territoriale per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (nonché altre doglianze difensive indicate ma non dettagliate nella motivazione della Cassazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione: il fatto è stato consumato il 22/12/2015; computati i periodi di sospensione (complessivi 123 giorni) il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) si estingue il 25/10/2023. Alla luce della causa estintiva intervenuta la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, ritenendo non necessario approfondire le doglianze sulla motivazione o sull'applicazione delle attenuanti. Ha altresì escluso la possibilità di pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non emergeva l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
Norme richiamate
Citato come norma la cui applicazione sarebbe stata erronea secondo il ricorrente; la Cassazione non ha approfondito la censura perché ha rilevato l'intervenuta prescrizione, rendendo irrilevante la questione
Richiamato dal ricorrente per chiedere l'applicazione dell'attenuante; la Corte di Cassazione non ha valutato il merito della mancata concessione dell'attenuante in presenza della causa estintiva per prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per escludere la pronuncia di un'assoluzione di merito: la Cassazione ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per un'assoluzione immediata (non era evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato)
Giurisprudenza: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese) e Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamate a supporto del principio che, se risulta una causa di estinzione del reato, la Cassazione può dichiararla e annullare senza rinvio la decisione impugnata, senza che siano rilevanti eventuali nullità o vizi motivazionali della sentenza di merito
Massime di principio
- Se in sede di legittimità risulta ormai intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione) la Corte può rilevarla d'ufficio e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La sussistenza della prescrizione rende ininfluente, ai fini della decisione di cassazione, le questioni riguardanti errori di applicazione di norme o vizi di motivazione della sentenza impugnata: non è necessario rimandare al giudice di merito per quei profili.
- Una pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando sia evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la semplice esistenza di dubbi o censure procedurali non giustifica un'assoluzione immediata.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può essere adottata anche se l'impugnazione non presenti profili di inammissibilità che impediscano la valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
- In casi simili, la priorità va data al controllo della sussistenza di cause estintive: se presenti, esse assorbono le altre censure e determinano l'esito favorevole dell'impugnante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →