Cassazione Civile, Ordinanza n. 09404/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società proprietaria di un albergo costituito da più immobili e da aree pertinenziali ha impugnato, da un lato, un avviso di accertamento catastale per l’attribuzione di maggiori rendite e, dall’altro, avvisi ICI emessi dal comune per annualità precedenti e successive alla nuova rendita. La controversia è arrivata in Cassazione dopo che i giudici di merito avevano sostanzialmente confermato la valutazione dell’Ufficio, salvo una parziale rettifica del coefficiente di vetustà per una porzione dell’immobile. Nel ricorso la società ha dedotto: omessa motivazione sulla determinazione dei valori immobiliari, per asserita mancata spiegazione dell’incomparabilità dei beni usati a confronto; omessa motivazione sul valore delle aree, ritenuto eccessivo rispetto ai terreni indicati dalla contribuente; mancata distinzione tra aree pertinenziali e sedime a verde; violazione degli artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, sostenendo che il coefficiente di vetustà dovesse dipendere solo dall’anno di costruzione e non anche dagli interventi di manutenzione; omessa pronuncia su specifiche censure di appello relative alla coincidenza di valori tra struttura principale e dependance, alla distonia con immobili della zona e al mancato accertamento della reale consistenza del bene.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che la sentenza di merito conteneva una motivazione chiara e puntuale sulla non comparabilità degli immobili posti a confronto, sulle ragioni del maggior valore delle aree e sulla irrilevanza dei valori proposti dalla società, perché riferiti a contesti diversi o non significativi. Quanto al coefficiente di vetustà, ha affermato che la disciplina catastale non esclude affatto di tener conto degli interventi di manutenzione, poiché essi incidono sul valore residuo dell’immobile e quindi sulla vetustà; ha inoltre richiamato la circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6 del 2012. Sul vizio di omessa pronuncia, ha ribadito che esso non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza espressa confutazione di ogni argomento, rigetta comunque la pretesa e il percorso motivazionale è incompatibile con le censure non espressamente trattate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore del comune controricorrente; nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
omessa motivazione / omessa pronuncia
Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso; non ricorre se la decisione, anche implicitamente, rigetta la censura o risulta con essa incompatibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è stata esclusa perché la norma catastale invocata non impedisce di considerare gli interventi di manutenzione nel calcolo del coefficiente di vetustà.
art. 28 d.P.R. n. 1142 del 1949
Se non è possibile determinare il capitale fondiario in base ai prezzi correnti di unità analoghe, il valore venale si stabilisce col costo di ricostruzione, applicando un coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell’immobile; tale criterio consente di valutare anche la manutenzione.
art. 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
La ricorrente lo ha invocato insieme all’art. 28 per sostenere che il coefficiente di vetustà dipendesse solo dall’anno di costruzione, ma la Corte ha respinto questa lettura.
È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi in fatto e in diritto posti a base della decisione; non occorre esaminare espressamente ogni argomento delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di vizi di motivazione o omessa pronuncia, non basta la mancanza di una confutazione espressa di ogni singolo argomento di parte: il vizio sussiste solo se il giudice omette del tutto il provvedimento decisorio su una domanda o censura decisiva.
- La motivazione può essere sintetica e anche per relationem, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e sia incompatibile con le pretese non accolte.
- Nella stima catastale basata sul costo di ricostruzione, il coefficiente di riduzione per vetustà può tener conto anche degli interventi di manutenzione, perché essi incidono sul valore residuo del bene.
- Per contestare efficacemente la comparabilità di beni utilizzati come termini di raffronto, non è sufficiente denunciare apoditticamente la non omogeneità: occorre indicare quali specifiche caratteristiche renderebbero i beni comparabili e quali elementi sarebbero stati omessi dal giudice.
- Quando la decisione di merito respinge integralmente la censura sulla quantificazione del valore del bene, gli argomenti incompatibili con tale esito devono ritenersi implicitamente disattesi.
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