Cassazione Civile, Ordinanza n. 33386/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo fondato su cartelle esattoriali, rispetto alle quali la contribuente contestava la prova delle notificazioni. In primo grado era stata ritenuta insussistente la prova delle operazioni notificatorie; la CTR, invece, accoglieva l’appello degli enti creditori. In Cassazione la parte ricorrente articolava quattro motivi: (1) denunciava, sotto una rubrica generica, l’erronea valutazione della documentazione prodotta a prova delle notifiche e degli effetti del disconoscimento delle fotocopie; (2) lamentava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, insistendo anche sulla mancanza delle relate per le notifiche via PEC; (3) deduceva violazione di legge e falsa applicazione di norme in relazione alla notificazione semplificata ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e alla ritenuta idoneità probatoria della ricezione delle raccomandate; (4) riproponeva censure motivazionali sulla validità delle notifiche via PEC, sostenendo che avessero comunque raggiunto lo scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo generico, non si confrontavano adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano a sollecitare un nuovo esame di fatto della documentazione notificatoria. La Corte ha inoltre osservato che alcune questioni risultavano prospettate per la prima volta in sede di legittimità e che la doglianza sulla motivazione non integrava il vizio oggi deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché la sentenza di merito era ampiamente motivata. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese e la statuizione sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 -bis c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.; art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.
Il ricorso per cassazione è rimedio a critica vincolata e i motivi devono essere specifici, pertinenti e riferiti alla decisione impugnata; il vizio motivazionale è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione mancante/apparente/incomprensibile.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
L’onere di specificità richiede l’indicazione puntuale delle ragioni di censura e degli atti/documenti su cui il ricorso si fonda, senza rinvii generici per relationem.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato come norma sulla notificazione semplificata delle cartelle, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione poiché dichiara inammissibili le censure.
La censura richiamata dalla parte viene considerata inammissibile perché formulata in modo generico e non idonea a investire specificamente la decisione impugnata.
art. 111 Cost.
art. 111, sesto comma, Cost.
L’obbligo di motivazione è violato solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.
La carenza di motivazione rilevante in cassazione coincide con la mancanza del requisito essenziale della sentenza, non con il mero difetto di sufficienza argomentativa.
art. 96 comma 3 cod. proc. civ.
La Corte ravvisa la responsabilità aggravata della parte ricorrente per avere proposto un ricorso privo dell’exacta diligentia esigibile in relazione all’attività difensiva professionale.
È menzionato per affermare che la parte risponde dell’operato del proprio difensore verso la controparte processuale.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dalla norma in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere autosufficienti, specifici e strettamente riferiti alla sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si risolva in affermazioni apodittiche o nel rinvio generico ad atti e documenti del merito.
- Non possono essere proposte per la prima volta in cassazione questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo le questioni rilevabili d’ufficio.
- La deduzione del vizio di violazione di legge presuppone l’indicazione dell’errore nell’interpretazione della norma astratta, non una mera critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Il ricorrente che deduca un errore probatorio deve indicare con precisione dove la questione è stata sollevata nei precedenti gradi e quale rilievo decisivo avrebbero avuto i documenti o gli atti richiamati.
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