Cassazione Penale, Sentenza n. 4188/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava le condanne emesse in giudizio abbreviato dal G.i.p. di Reggio Emilia per rapine pluriaggravate, simulazione di reato, detenzione e porto di arma comune da sparo e lesioni: Rizzo contestava l'eccessività della pena (misura della pena base e aumento per continuazione) e il mancato riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), nonché carenze della motivazione; Ragusa contestava la qualificazione del fatto come rapina (anziché favoreggiamento), la sussistenza della detenzione dell'arma a suo carico e il collegamento probatorio con le dichiarazioni del coimputato, nonché il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo: 1) inammissibile la richiesta di sostituzione del difensore in cassazione (art. 97 c.4 c.p.p.); 2) i motivi di Rizzo non consentiti o, in subordine, manifestamente infondati: la determinazione della pena (tra minimo e massimo edittale e aumenti per continuazione) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la gravità e la pericolosità (uso dell'arma, esplosione di colpi, ferimento); la questione delle attenuanti generiche era stata implicitamente risolta in base al principio delle Sezioni Unite (sent. Cena) che dispone il giudizio di comparazione con aggravanti "privilegiate"; 3) i motivi di Ragusa manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva logicamente ritenuto non credibile la sua versione alla luce delle intercettazioni e di riscontri estrinseci (video, dichiarazioni di testimoni, dichiarazioni di De Iudicibus) che confermavano la detenzione dell'arma e il concorso nei reati; infine la Corte ha confermato la legittimità della valutazione negativa sulle attenuanti generiche alla luce dei precedenti e del comportamento processuale. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e le sentenze di merito confermate.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Nel giudizio di cassazione non è prevista la sostituzione con un difensore d'ufficio del difensore nominato che risulti impossibilitato a comparire; la richiesta di sostituzione è inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione e i limiti del controllo di legittimità: molte doglianze attinenti alla valutazione discrezionale della prova o alla determinazione della pena tra i limiti edittali non sono sindacabili in cassazione se consistono nella richiesta di diverso apprezzamento del merito.
art. 132 e art. 133 Codice penale
Sono i criteri per la determinazione della pena e per la motivazione della stessa; la Corte di cassazione riconosce ampia discrezionalità al giudice di merito e ritiene sufficiente una motivazione che richiami la gravità del fatto, la capacità di offesa e simili, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso nel quale occorre motivazione più analitica.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento e la relativa misura ricadono nel giudizio di merito e possono essere esclusi o ridotti per valutazioni sul comportamento processuale o sui precedenti; inoltre l'applicazione può essere influenzata dal giudizio di comparazione con aggravanti 'privilegiate' (sent. Cena).
art. 628, terzo e quinto comma, Codice penale
Prevede circostanze aggravanti 'privilegiate' per la rapina; la presenza di aggravanti insuscettibili di bilanciamento può impedire che le attenuanti concorrenti producano diminuzione della pena, conformemente al principio richiamato dalle Sezioni Unite.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Impedisce al giudice di merito di correggere in favore dell'imputato un errore che non è stato impugnato dal pubblico ministero; la Corte d'appello non poteva emendare d'ufficio l'errore del G.i.p. se il PM non aveva impugnato.
Giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (principi richiamati nella decisione)
Principi applicati: a) la graduazione della pena e gli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; b) il giudice può valutare come credibili dichiarazioni etero-accusatorie se corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; c) il principio del ne bis in idem sostanziale non impedisce l'uso dello stesso elemento di fatto per motivare scelte su istituti diversi (es. recidiva e diniego attenuanti).
Massime di principio
- In cassazione non sono normalmente ammessi rilievi che chiedano una diversa quantificazione della pena decisa dal giudice di merito quando questa rientra tra minimo e massimo edittale: la determinazione della misura è discrezionale e sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale sostanziale.
- L'uso di un'arma e la modalità violenta del fatto sono elementi legittimi e rilevanti per inasprire la pena e per giustificare aumenti per continuazione, anche se l'uso dell'arma integra già aggravanti o reati autonomi, purché non si configuri un doppio perseguimento sostanziale vietato.
- Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) possono essere limitate o negate dal giudice in presenza di precedenti, comportamento processuale non collaborativo o quando il bilanciamento con aggravanti 'privilegiate' esito in equivalenza (principio 'Cena'), impedendo la diminuzione.
- La credibilità di dichiarazioni di un coimputato può essere valutata positivamente se esistono riscontri estrinseci individualizzanti (video, testimonianze, dichiarazioni di terzi) che ne confermano i contenuti; la mera contraddizione apparente tra alcune prove deve essere contestata specificamente per essere rilevante in cassazione.
- Il magistrato può utilizzare lo stesso elemento fattuale (es. i precedenti penali) per motivare valutazioni riguardanti istituti giuridici diversi (es. recidiva e diniego attenuanti), senza violare il principio ne bis in idem sostanziale.
- Le richieste di sostituzione del difensore in udienza di cassazione sono in genere inammissibili; il difensore che non può partecipare non può essere sostituito con un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.4 in questa sede.
- Critiche generiche alla motivazione che non indicano quale passaggio logico sarebbe illogico o mancante non superano il vaglio di ammissibilità; in cassazione è necessario indicare censure precise e rilevanti di diritto o profili di motivo consentiti.
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