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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4188/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava le condanne emesse in giudizio abbreviato dal G.i.p. di Reggio Emilia per rapine pluriaggravate, simulazione di reato, detenzione e porto di arma comune da sparo e lesioni: Rizzo contestava l'eccessività della pena (misura della pena base e aumento per continuazione) e il mancato riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), nonché carenze della motivazione; Ragusa contestava la qualificazione del fatto come rapina (anziché favoreggiamento), la sussistenza della detenzione dell'arma a suo carico e il collegamento probatorio con le dichiarazioni del coimputato, nonché il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo: 1) inammissibile la richiesta di sostituzione del difensore in cassazione (art. 97 c.4 c.p.p.); 2) i motivi di Rizzo non consentiti o, in subordine, manifestamente infondati: la determinazione della pena (tra minimo e massimo edittale e aumenti per continuazione) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la gravità e la pericolosità (uso dell'arma, esplosione di colpi, ferimento); la questione delle attenuanti generiche era stata implicitamente risolta in base al principio delle Sezioni Unite (sent. Cena) che dispone il giudizio di comparazione con aggravanti "privilegiate"; 3) i motivi di Ragusa manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva logicamente ritenuto non credibile la sua versione alla luce delle intercettazioni e di riscontri estrinseci (video, dichiarazioni di testimoni, dichiarazioni di De Iudicibus) che confermavano la detenzione dell'arma e il concorso nei reati; infine la Corte ha confermato la legittimità della valutazione negativa sulle attenuanti generiche alla luce dei precedenti e del comportamento processuale. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e le sentenze di merito confermate.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Nel giudizio di cassazione non è prevista la sostituzione con un difensore d'ufficio del difensore nominato che risulti impossibilitato a comparire; la richiesta di sostituzione è inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione e i limiti del controllo di legittimità: molte doglianze attinenti alla valutazione discrezionale della prova o alla determinazione della pena tra i limiti edittali non sono sindacabili in cassazione se consistono nella richiesta di diverso apprezzamento del merito.

  • art. 132 e art. 133 Codice penale

    Sono i criteri per la determinazione della pena e per la motivazione della stessa; la Corte di cassazione riconosce ampia discrezionalità al giudice di merito e ritiene sufficiente una motivazione che richiami la gravità del fatto, la capacità di offesa e simili, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso nel quale occorre motivazione più analitica.

  • art. 62-bis Codice penale

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento e la relativa misura ricadono nel giudizio di merito e possono essere esclusi o ridotti per valutazioni sul comportamento processuale o sui precedenti; inoltre l'applicazione può essere influenzata dal giudizio di comparazione con aggravanti 'privilegiate' (sent. Cena).

  • art. 628, terzo e quinto comma, Codice penale

    Prevede circostanze aggravanti 'privilegiate' per la rapina; la presenza di aggravanti insuscettibili di bilanciamento può impedire che le attenuanti concorrenti producano diminuzione della pena, conformemente al principio richiamato dalle Sezioni Unite.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Impedisce al giudice di merito di correggere in favore dell'imputato un errore che non è stato impugnato dal pubblico ministero; la Corte d'appello non poteva emendare d'ufficio l'errore del G.i.p. se il PM non aveva impugnato.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (principi richiamati nella decisione)

    Principi applicati: a) la graduazione della pena e gli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; b) il giudice può valutare come credibili dichiarazioni etero-accusatorie se corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; c) il principio del ne bis in idem sostanziale non impedisce l'uso dello stesso elemento di fatto per motivare scelte su istituti diversi (es. recidiva e diniego attenuanti).

Massime di principio

  • In cassazione non sono normalmente ammessi rilievi che chiedano una diversa quantificazione della pena decisa dal giudice di merito quando questa rientra tra minimo e massimo edittale: la determinazione della misura è discrezionale e sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale sostanziale.
  • L'uso di un'arma e la modalità violenta del fatto sono elementi legittimi e rilevanti per inasprire la pena e per giustificare aumenti per continuazione, anche se l'uso dell'arma integra già aggravanti o reati autonomi, purché non si configuri un doppio perseguimento sostanziale vietato.
  • Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) possono essere limitate o negate dal giudice in presenza di precedenti, comportamento processuale non collaborativo o quando il bilanciamento con aggravanti 'privilegiate' esito in equivalenza (principio 'Cena'), impedendo la diminuzione.
  • La credibilità di dichiarazioni di un coimputato può essere valutata positivamente se esistono riscontri estrinseci individualizzanti (video, testimonianze, dichiarazioni di terzi) che ne confermano i contenuti; la mera contraddizione apparente tra alcune prove deve essere contestata specificamente per essere rilevante in cassazione.
  • Il magistrato può utilizzare lo stesso elemento fattuale (es. i precedenti penali) per motivare valutazioni riguardanti istituti giuridici diversi (es. recidiva e diniego attenuanti), senza violare il principio ne bis in idem sostanziale.
  • Le richieste di sostituzione del difensore in udienza di cassazione sono in genere inammissibili; il difensore che non può partecipare non può essere sostituito con un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.4 in questa sede.
  • Critiche generiche alla motivazione che non indicano quale passaggio logico sarebbe illogico o mancante non superano il vaglio di ammissibilità; in cassazione è necessario indicare censure precise e rilevanti di diritto o profili di motivo consentiti.

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