Cassazione Penale, Sentenza n. 20925/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. che, in sede di esecuzione, aveva disposto la confisca per equivalente nei confronti di Paolo Ricci riducendone l'importo di 1.468.073,22 euro rispetto alla sentenza irrevocabile del 30/06/2020 (riguardante il profitto del delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva inosservanza/erronea applicazione della legge penale: sosteneva che la sentenza di merito non aveva applicato alcuna confisca e che la confisca per equivalente, basata sull'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, non poteva essere applicata retroattivamente ai fatti del 2012-2013, violando l'art. 25, comma 2 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità dell'ordinanza del G.i.p. che ha disposto la confisca per equivalente. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia competenza, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., a pronunciare la confisca anche per equivalente quando si tratta di confisca obbligatoria; ha inoltre stabilito la continuità normativa tra l'art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (vigente al momento dei fatti) e l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, per cui non sussiste applicazione retroattiva vietata. Perciò il rimedio in sede esecutiva era legittimo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca senza distinzione tra confisca diretta e per equivalente se si tratta di confisca obbligatoria; da ciò deriva la possibilità di integrare in sede esecutiva omissioni del giudice di merito.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede che, nei casi previsti dal d.lgs. n. 74/2000, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del delitto deve essere sempre disposta in caso di condanna o di applicazione concordata della pena; la Corte conferma la sua applicabilità con natura obbligatoria e la possibilità che la confisca sia disposta in sede esecutiva.
art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244
"nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"
Norma vigente al momento dei fatti che imponeva, in relazione ai delitti tributari indicati, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 322-ter c.p.; la Corte la considera normativa di continuità rispetto all'art. 12-bis, escludendo retroattività sanzionatoria.
Stabilisce che, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, ovvero, se ciò non è possibile, la confisca per equivalente; la norma fonda la natura obbligatoria della confisca per i reati indicati.
art. 25, comma 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente per contestare una presunta irretroattività di una norma sanzionatoria; la Corte ha ritenuto che non si trattava di applicazione retroattiva di una sanzione proibita perché vi era continuità normativa e natura obbligatoria della confisca.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'opposizione in sede esecutiva; nella vicenda l'ordinanza impugnata è stata resa in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 667 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione e ha irrogato una sanzione pecuniaria per inammissibilità manifestamente fondata.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è competente a disporre la confisca, anche per equivalente, quando la legge impone la confisca come obbligatoria, e può colmare omissioni del giudice di merito ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
- La confisca obbligatoria prevista per taluni delitti tributari non è considerata dalla giurisprudenza come una fattispecie la cui applicazione in sede esecutiva integri una inammissibile retroattività sanzionatoria se, al momento dei fatti, esisteva già una normativa equivalente (continuità normativa tra norme successive).
- L'omissione di una statuizione sulla confisca nel giudizio di merito, anche se non impugnata dal pubblico ministero, può essere sanata in sede di esecuzione; al contrario, il giudice di appello non può introdurre una confisca non disposta in primo grado se ciò peggiora la posizione dell'imputato salvo rimedio in esecuzione.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è difficile prevalere con argomenti di mera illegittimità formale quando la giurisprudenza consolidata della Corte ha già chiarito la compatibilità della misura (qui, la confisca per equivalente) con le norme e con i principi costituzionali invocati.
- In casi analoghi, il difensore può comunque contestare la riconducibilità dei beni al profitto del reato o la titolarità di terzi, ma non può ragionevolmente contare sull'eccezione di irretroattività se sussiste continuità normativa e natura obbligatoria della confisca.
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