Cassazione Civile, Ordinanza n. 22633/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla nomina di un segretario comunale, appartenente alla fascia B+, quale titolare di segreteria "in convenzione" per quattro comuni, con sede presso uno di essi. Il segretario, insieme all'associazione di categoria, ha chiesto l'accertamento che la retribuzione di posizione dovesse essere calcolata in base alla popolazione complessiva di tutti i comuni convenzionati, e non solo secondo la popolazione del comune sede o dei singoli enti. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, disapplicando atti amministrativi e ritenendo corretto il criterio della popolazione complessiva. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, negando anche la legittimazione dell'associazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per contestare il diniego di legittimazione dell'associazione; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c., per contestare la ritenuta necessità del contraddittorio con il Ministero e la sua legittimazione passiva; 3) violazione delle norme sul rapporto dei segretari comunali, del CCNL e dei canoni ermeneutici, assumendo che la prassi amministrativa e la contrattazione avrebbero sempre valorizzato la somma della popolazione dei comuni convenzionati ai fini della retribuzione di posizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in parte, erano carenti sul piano di specificità ex art. 366 c.p.c.; ha inoltre affermato che l'interesse ad agire e la legittimazione possono essere rilevati d'ufficio. Quanto al Ministero, ha valorizzato la chiamata in causa nel giudizio di primo grado e la successione universale del Ministero all'AGES. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la retribuzione di posizione del segretario in convenzione non va calcolata sulla sommatoria della popolazione dei comuni convenzionati: la convenzione non crea un nuovo ente, la disciplina contrattuale prevede solo una retribuzione aggiuntiva e il rimborso spese per le sedi convenzionate, mentre non esiste una previsione positiva che imponga il criterio della popolazione complessiva. È stato altresì ribadito che eventuali prassi o delibere amministrative non possono prevalere sulla contrattazione collettiva e che l'eventuale erogazione di somme maggiori non consolida un affidamento tutelabile se contrastante con la disciplina applicabile. Il ricorso è stato dunque respinto, con aggravio del contributo unificato ove dovuto e senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
l'interesse ad agire è requisito processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; l'associazione non aveva un interesse giuridicamente rilevante, diverso e differenziato, tale da fondare autonoma legittimazione
la doglianza sul litisconsorzio necessario è stata ritenuta inammissibile e, nel merito, il Ministero era legittimato perché destinatario della statuizione e litisconsorte processuale a seguito della chiamata in causa
richiamato solo per descrivere la chiamata in causa del Ministero nel giudizio di primo grado, senza decisiva qualificazione della questione
le deduzioni di non contestazione sono state ritenute non decisive e comunque non idonee a superare il dato normativo e contrattuale
il ricorso è stato ritenuto carente di specificità e completezza nella ricostruzione dei fatti processuali e nel confronto con la sentenza impugnata
norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
norma invocata per dedurre omesso esame di fatti decisivi; censura esclusa perché i fatti indicati non erano decisivi rispetto alla corretta interpretazione della disciplina
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 7, commi 31-ter e 31-quater, D.L. n. 78/2010
ha soppresso l'AGES e previsto la successione a titolo universale del Ministero dell'interno, fondando la sua legittimazione passiva
conversione del D.L. n. 78/2010, richiamata per la successione del Ministero all'AGES
disciplina la convenzione per l'esercizio in comune dell'ufficio di segreteria; non crea un nuovo ente e prevede, per le sedi convenzionate, la sola retribuzione aggiuntiva contrattualmente determinata
richiamato per distinguere il rapporto funzionale con i sindaci rispetto al rapporto organico
richiamato nel quadro delle norme relative ai segretari comunali e alla disciplina della materia
art. 37, lett. h), CCNL 16 maggio 2001
individua tra le componenti del trattamento la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate
art. 41, CCNL 16 maggio 2001
la retribuzione di posizione è collegata alla rilevanza delle funzioni e alle responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente, non alla sommatoria della popolazione dei comuni convenzionati
art. 45, CCNL 16 maggio 2001
stabilisce la maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, il rimborso delle spese di viaggio e la ripartizione degli oneri tra gli enti interessati; costituisce l'unico differenziale per le sedi convenzionate
art. 31 CCNL 16 maggio 2001
richiamato insieme al relativo accordo di interpretazione autentica, nel senso che le classificazioni non superano quelle del d.P.R. n. 465/1997
CCNL di interpretazione autentica dell'art. 31 del CCNL 16 maggio 2001
serve a chiarire che non sono superate le classificazioni delle segreterie stabilite dal d.P.R. n. 465/1997 e dagli atti regolamentari, ma non introduce un criterio di calcolo fondato sulla popolazione complessiva delle sedi convenzionate
Accordo collettivo del 13 gennaio 2009
richiamato tra le fonti collettive invocate dai ricorrenti; la Corte nega che esso introduca il criterio della popolazione complessiva
non attribuisce all'AGES poteri di fissazione delle retribuzioni, che restano riservati alla contrattazione collettiva
Tabella A allegata al d.P.R. n. 749/1972
richiamata come parametro storico di classificazione delle segreterie, riferito ai singoli comuni e non alle segreterie in convenzione
Tabella B allegata al d.P.R. n. 749/1972
richiamata nel ricorso tra le fonti normative invocate; non assume rilievo decisivo nella decisione
richiamato per escludere che l'associazione avesse agito nel relativo speciale procedimento sindacale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'associazione rappresentativa di una categoria non ha autonoma legittimazione ad agire per la tutela di interessi economici dei singoli iscritti se non è prevista da una specifica norma o se non deduce un interesse giuridicamente rilevante, ulteriore e differenziato rispetto a quello del titolare del diritto sostanziale.
- L'interesse ad agire e il difetto di legittimazione sono questioni rilevabili d'ufficio e la loro mancanza non può essere sanata dalla sola assenza di contestazione della controparte.
- La chiamata in causa di un soggetto e la pronuncia resa anche nei suoi confronti possono fondare la sua legittimazione passiva e la sua posizione di litisconsorte processuale, a prescindere dalle contestazioni delle parti sulla titolarità sostanziale del rapporto.
- La convenzione tra comuni per la gestione in comune della segreteria non crea un nuovo ente distinto dai comuni aderenti; pertanto, i criteri retributivi del segretario devono essere ricavati dalla disciplina collettiva applicabile e non da una fictio di soggettività unitaria.
- La retribuzione di posizione del segretario comunale in convenzione non può essere determinata in base alla sommatoria della popolazione dei comuni convenzionati in assenza di una previsione espressa della contrattazione collettiva.
- Le prassi amministrative, le classificazioni pregresse o le delibere degli organi amministrativi non possono derogare alla fonte competente in materia retributiva, che è la contrattazione collettiva; eventuali erogazioni difformi non consolidano un affidamento tutelabile se contra legem.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22588/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22595/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22598/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22600/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22602/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22603/2024 del 09/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →