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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22633/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla nomina di un segretario comunale, appartenente alla fascia B+, quale titolare di segreteria "in convenzione" per quattro comuni, con sede presso uno di essi. Il segretario, insieme all'associazione di categoria, ha chiesto l'accertamento che la retribuzione di posizione dovesse essere calcolata in base alla popolazione complessiva di tutti i comuni convenzionati, e non solo secondo la popolazione del comune sede o dei singoli enti. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, disapplicando atti amministrativi e ritenendo corretto il criterio della popolazione complessiva. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, negando anche la legittimazione dell'associazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per contestare il diniego di legittimazione dell'associazione; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c., per contestare la ritenuta necessità del contraddittorio con il Ministero e la sua legittimazione passiva; 3) violazione delle norme sul rapporto dei segretari comunali, del CCNL e dei canoni ermeneutici, assumendo che la prassi amministrativa e la contrattazione avrebbero sempre valorizzato la somma della popolazione dei comuni convenzionati ai fini della retribuzione di posizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in parte, erano carenti sul piano di specificità ex art. 366 c.p.c.; ha inoltre affermato che l'interesse ad agire e la legittimazione possono essere rilevati d'ufficio. Quanto al Ministero, ha valorizzato la chiamata in causa nel giudizio di primo grado e la successione universale del Ministero all'AGES. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la retribuzione di posizione del segretario in convenzione non va calcolata sulla sommatoria della popolazione dei comuni convenzionati: la convenzione non crea un nuovo ente, la disciplina contrattuale prevede solo una retribuzione aggiuntiva e il rimborso spese per le sedi convenzionate, mentre non esiste una previsione positiva che imponga il criterio della popolazione complessiva. È stato altresì ribadito che eventuali prassi o delibere amministrative non possono prevalere sulla contrattazione collettiva e che l'eventuale erogazione di somme maggiori non consolida un affidamento tutelabile se contrastante con la disciplina applicabile. Il ricorso è stato dunque respinto, con aggravio del contributo unificato ove dovuto e senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è requisito processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; l'associazione non aveva un interesse giuridicamente rilevante, diverso e differenziato, tale da fondare autonoma legittimazione

  • art. 102 c.p.c.

    la doglianza sul litisconsorzio necessario è stata ritenuta inammissibile e, nel merito, il Ministero era legittimato perché destinatario della statuizione e litisconsorte processuale a seguito della chiamata in causa

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato solo per descrivere la chiamata in causa del Ministero nel giudizio di primo grado, senza decisiva qualificazione della questione

  • art. 115 c.p.c.

    le deduzioni di non contestazione sono state ritenute non decisive e comunque non idonee a superare il dato normativo e contrattuale

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto carente di specificità e completezza nella ricostruzione dei fatti processuali e nel confronto con la sentenza impugnata

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per dedurre omesso esame di fatti decisivi; censura esclusa perché i fatti indicati non erano decisivi rispetto alla corretta interpretazione della disciplina

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 7, commi 31-ter e 31-quater, D.L. n. 78/2010

    ha soppresso l'AGES e previsto la successione a titolo universale del Ministero dell'interno, fondando la sua legittimazione passiva

  • L. n. 122/2010

    conversione del D.L. n. 78/2010, richiamata per la successione del Ministero all'AGES

  • art. 10, d.P.R. n. 465/1997

    disciplina la convenzione per l'esercizio in comune dell'ufficio di segreteria; non crea un nuovo ente e prevede, per le sedi convenzionate, la sola retribuzione aggiuntiva contrattualmente determinata

  • art. 15, d.P.R. n. 465/1997

    richiamato per distinguere il rapporto funzionale con i sindaci rispetto al rapporto organico

  • art. 35, d.P.R. n. 465/1997

    richiamato nel quadro delle norme relative ai segretari comunali e alla disciplina della materia

  • art. 37, lett. h), CCNL 16 maggio 2001

    individua tra le componenti del trattamento la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate

  • art. 41, CCNL 16 maggio 2001

    la retribuzione di posizione è collegata alla rilevanza delle funzioni e alle responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente, non alla sommatoria della popolazione dei comuni convenzionati

  • art. 45, CCNL 16 maggio 2001

    stabilisce la maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, il rimborso delle spese di viaggio e la ripartizione degli oneri tra gli enti interessati; costituisce l'unico differenziale per le sedi convenzionate

  • art. 31 CCNL 16 maggio 2001

    richiamato insieme al relativo accordo di interpretazione autentica, nel senso che le classificazioni non superano quelle del d.P.R. n. 465/1997

  • CCNL di interpretazione autentica dell'art. 31 del CCNL 16 maggio 2001

    serve a chiarire che non sono superate le classificazioni delle segreterie stabilite dal d.P.R. n. 465/1997 e dagli atti regolamentari, ma non introduce un criterio di calcolo fondato sulla popolazione complessiva delle sedi convenzionate

  • Accordo collettivo del 13 gennaio 2009

    richiamato tra le fonti collettive invocate dai ricorrenti; la Corte nega che esso introduca il criterio della popolazione complessiva

  • art. 6, d.P.R. n. 465/1997

    non attribuisce all'AGES poteri di fissazione delle retribuzioni, che restano riservati alla contrattazione collettiva

  • Tabella A allegata al d.P.R. n. 749/1972

    richiamata come parametro storico di classificazione delle segreterie, riferito ai singoli comuni e non alle segreterie in convenzione

  • Tabella B allegata al d.P.R. n. 749/1972

    richiamata nel ricorso tra le fonti normative invocate; non assume rilievo decisivo nella decisione

  • L. n. 300/1970, art. 28

    richiamato per escludere che l'associazione avesse agito nel relativo speciale procedimento sindacale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'associazione rappresentativa di una categoria non ha autonoma legittimazione ad agire per la tutela di interessi economici dei singoli iscritti se non è prevista da una specifica norma o se non deduce un interesse giuridicamente rilevante, ulteriore e differenziato rispetto a quello del titolare del diritto sostanziale.
  • L'interesse ad agire e il difetto di legittimazione sono questioni rilevabili d'ufficio e la loro mancanza non può essere sanata dalla sola assenza di contestazione della controparte.
  • La chiamata in causa di un soggetto e la pronuncia resa anche nei suoi confronti possono fondare la sua legittimazione passiva e la sua posizione di litisconsorte processuale, a prescindere dalle contestazioni delle parti sulla titolarità sostanziale del rapporto.
  • La convenzione tra comuni per la gestione in comune della segreteria non crea un nuovo ente distinto dai comuni aderenti; pertanto, i criteri retributivi del segretario devono essere ricavati dalla disciplina collettiva applicabile e non da una fictio di soggettività unitaria.
  • La retribuzione di posizione del segretario comunale in convenzione non può essere determinata in base alla sommatoria della popolazione dei comuni convenzionati in assenza di una previsione espressa della contrattazione collettiva.
  • Le prassi amministrative, le classificazioni pregresse o le delibere degli organi amministrativi non possono derogare alla fonte competente in materia retributiva, che è la contrattazione collettiva; eventuali erogazioni difformi non consolidano un affidamento tutelabile se contra legem.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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