Sentenza n. 240/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2236/2025 (munita di attestazione di conformità), relativa al giudizio RG n. 7809/2024, del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro pubblicata il 21/03/2025, notificata a mezzo pec in data 25/3/25 e quindi passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all'amministrazione il 25 marzo 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale difensore antistatario, al pagamento delle spese di giudizio. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e ha chiesto la condanna al pagamento delle somme dovute, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era stata proposta nei termini e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso inutilmente. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con obbligo di depositare la prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà intervenire, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione, ponendo in essere anche gli atti contabili necessari al pagamento. L'esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di quanto stabilito da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale e il relativo termine processuale è stato ritenuto rispettato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto, tale termine risultava decorso.
La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione rileva ai fini dell'esecuzione della decisione nei confronti della pubblica amministrazione.
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo la disciplina richiamata nel provvedimento.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei limiti del caso deciso, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo conformativo.
- Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto a una sentenza passata in giudicato e risultano rispettati i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Nell'esecuzione di un giudicato di pagamento, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, emissione dell'ordine di pagamento e pagamento.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
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