Cassazione Penale, Ordinanza n. 32792/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non deducibile nei termini prospettati in sede di legittimità, manifestamente infondato e comunque generico. La condanna per minaccia grave è rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per il reato di minaccia grave previsto dall'art. 612, comma 2, c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, con il quale veniva denunciato un vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la graduazione della pena, la fissazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, con specifico riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e che il motivo era generico per indeterminatezza, non indicando gli elementi posti a fondamento della censura e non rispettando i requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di minaccia grave contestato all'imputato.
Richiamato quale parametro per l'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato quale criterio per la graduazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la sua violazione è stata ravvisata nella genericità e indeterminatezza del motivo.
Massime di principio
- La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni derivanti dalle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura sul trattamento sanzionatorio che si risolva in una generica contestazione della valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito, quando la sentenza esponga una motivazione congrua sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare specificamente gli elementi posti a fondamento della censura; la mancata indicazione dei rilievi concreti mossi alla motivazione impugnata determina la genericità del motivo ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La presenza di una motivazione logicamente corretta e congruamente riferita agli elementi rilevanti ai fini della pena impedisce al giudice di legittimità di sostituire la propria valutazione a quella discrezionale del giudice di merito.
Come è indicizzato
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