Sentenza del 07/10/2015 n. 20048 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 1997 e alla somma di lire 50.000.000 corrisposta dalla società all’amministratore delegato M.G.F. come spese promozionali senza obbligo di rendiconto. L’Ufficio aveva ritenuto che si trattasse invece di retribuzione aggiuntiva non dichiarata, contestando alla società l’omesso versamento delle ritenute alla fonte ai fini IRPEG e all’amministratore un maggior reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 165/13/2006 depositata il 23 gennaio 2007, aveva confermato l’accoglimento del ricorso dell’amministratore e parzialmente riformato la decisione sfavorevole alla società. Quest’ultima ha impugnato la sentenza per contraddittorietà della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.: la motivazione sembrava accogliere il suo appello, mentre il dispositivo, confermando la decisione di primo grado, sembrava respingerlo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In via preliminare ha rilevato che il distinto processo promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la stessa sentenza e relativo all’accertamento a carico della società era già stato dichiarato estinto con decreto presidenziale n. 19928 del 30 agosto 2013, per intervenuto condono ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011. Non ha quindi esaminato nel merito la denunciata contraddittorietà della sentenza regionale. Nessuna spesa processuale è stata liquidata, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base del motivo di ricorso per la denunciata contraddittorietà della sentenza; la Corte non ne esamina però la fondatezza, perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011
il processo, avente ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate (non costituita nel presente giudizio), avverso la stessa sentenza n. 165/13/2006 depositata in data 23/01/2007, emessa, dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in giudizio tra Agenzia delle Entrate e R. M. spa (avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso a carico della R. M. spa, per omesso versamento di ritenute alla fonte sul compenso aggiuntivo corrisposto dalla stessa a favore dell'amministratore delegato M.G. F.), è stato già dichiarato estinto, per intervenuto condono, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.
Il condono previsto dalla disposizione ha determinato l’estinzione del distinto processo relativo alla medesima sentenza e all’accertamento a carico della società; tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse attuale della società a ottenere una decisione sul proprio ricorso per Cassazione.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione: se una sopravvenienza processuale elimina l’utilità concreta della pronuncia richiesta, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- L’estinzione di un giudizio collegato per condono non comporta automaticamente una decisione nel merito favorevole alla parte; può però incidere sull’interesse a coltivare un’impugnazione relativa alla stessa vicenda, come valutato dal giudice nel caso concreto.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione preliminare, i motivi sostanziali o i vizi denunciati non vengono decisi e la pronuncia non costituisce una valutazione della loro fondatezza.
- Le spese possono non essere liquidate quando la parte intimata non si è costituita e non ha svolto attività difensiva.
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