Cassazione Penale, Sentenza n. 39177/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto di energia elettrica aggravato per uso di mezzo fraudolento; censure relative a: vizio di motivazione nella attribuzione della responsabilità (contestata la prova che l'alterazione del contatore abbia effettivamente inciso sui consumi e che l'imputato fosse l'autore o il fruitore esclusivo), mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., illegittima contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. (destinazione a pubblico servizio) e motivazione sui motivi per i quali sono state negate le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo, affermando che per il reato contestato è irrilevante identificare chi materialmente abbia effettuato la manomissione quando l'imputato abbia usufruito dell'energia sottratta; il motivo sulla particolare tenuità è infondato perché la condotta è risultata perdurante e l'imputato ha precedenti per reati contro il patrimonio; la contestazione dell'aggravante ex art.625 n.7 è stata ritenuta legittima nella fattispecie perché l'imputazione e gli accertamenti descrivevano la sottrazione all'ENEL e la 'taratura del limitatore' collegabile all'allaccio alla rete di distribuzione, sicché l'imputato era stato messo in condizione di difendersi; il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti e alla mancanza di elementi positivi. Pertanto la condanna è confermata e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
L'aggravante relativa alla destinazione del bene a servizio pubblico ha natura valutativa e richiede nel capo di imputazione un'adeguata indicazione fattuale; può essere comunque considerata contestata anche con formule equivalenti quando gli elementi descritti (es. sottrazione all'ENEL, allaccio alla rete, taratura del limitatore) rendono manifesto il disvalore aggravato.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede la valutazione dei criteri di cui all'art.133; non è necessaria l'analisi di tutti gli elementi, ma la motivazione deve indicare quelli ritenuti rilevanti. Nel caso la condotta protratta e i precedenti ostano al riconoscimento della tenuità.
Fornisce i criteri per la valutazione della gravità dell'offesa ai fini dell'art.131-bis; la Corte ha applicato tali criteri individuando la durata e la gravità come elementi ostativi alla tenuità.
art. 624 cod. pen. (ultimo comma)
Riferimento al vigente inquadramento normativo del furto di cose riferibili a servizi pubblici; la Corte richiama il presidio interpretativo secondo cui la più severa disciplina si applica quando emerge che la sottrazione ha riguardato beni posti a servizio di interessi collettivi.
art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama il dovere del pubblico ministero di enunciare il fatto con chiarezza e precisione: l'imputazione deve consentire la comprensione del disvalore complessivo e degli elementi costitutivi delle circostanze aggravanti, salvo che tali elementi emergano in modo equivalente dalla descrizione del fatto.
Massime di principio
- La responsabilità per furto di energia tramite manomissione del contatore può essere affermata anche senza prova dell'autore materiale della manomissione se è dimostrabile che l'imputato ha usufruito dell'energia sottratta in modo esclusivo o prevalente.
- L'aggravante 'beni destinati a pubblico servizio' ha natura valutativa: l'imputazione deve contenere elementi fattuali idonei a far comprendere all'imputato che il bene sottratto era riferibile a un servizio pubblico (es. riferimento all'ENEL, allaccio alla rete di distribuzione, taratura del limitatore che consente prelievo dalla rete).
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per tenuità (art.131-bis) è necessario che la condotta e il contesto siano di modesta offensività; durata significativa dell'illecito e precedenti specifici ostano al riconoscimento della tenuità.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento ai soli elementi decisivi: la presenza di precedenti per reati della stessa indole e l'assenza di segnali di resipiscenza giustificano il rigetto.
- In casi simili il difensore dovrebbe concentrare le censure sulla specificità e sulla solidità degli accertamenti tecnici (verifiche strumentali del contatore, catena di custodia, rapporti tecnici dell'ente erogatore) e sulla prova dell'esclusiva disponibilità o uso dell'utenza da parte dell'imputato per contrastare la presunzione di responsabilità.
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