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Sentenza

Sentenza n. 1196/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento - del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato alle Attività Produttive, Dipartimento Attività Produttive, n. 2889/7S del 14 dicembre 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti finanziati, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica”, unitamente ai relativi allegati, ed in particolare l'Allegato 1 “Elenco n. 2626 istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile pari ad € 73.185.944,61, al netto della quota di risorse pari ad € 2.962.368,85 destinata alle istanze in soccorso istruttorio riportate in Allegato 2”, e l'Allegato 3 “Elenco n. 386 istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili”; - ove occorra, delle note di Infocamere, non conosciute dalla ricorrente, assunte ai numeri di protocollo: 51247 del 12 dicembre 2023, con relativi allegati, contenente gli esiti dei controlli effettuati per le finalità di cui all'art. 13, lett. a) dell'Avviso, su tutte le imprese di cui agli Allegati 1 e 2 al DDG n. 1092 del 30 giugno 2023, con particolare riferimento a: fatture caricate nella piattaforma dedicata all'operazione e relative alle spese di energia elettrica sostenuta; Visure camerali; DURC; Visura Deggendorf; sede operativa e dimensione aziendale; 51280 del 13 dicembre 2023, con cui è stato trasmesso un elenco di modifica parziale in cui vengono esposti i soggetti risultati irregolari alla verifica del DURC; - nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria del Bonus Energia Sicilia che aveva inserito l'istanza delle ricorrenti tra quelle non ammesse a finanziamento per insufficienza della dotazione finanziaria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 2889/7S del 14 dicembre 2023, nella parte in cui la domanda di contributo di 200.000 euro, presentata nell'ambito dell'avviso pubblico Bonus Energia Sicilia, era stata inserita nell'Allegato 3, relativo alle istanze non ammesse per esaurimento delle risorse e suscettibili di scorrimento, anziché nell'Allegato 1, relativo alle istanze ammesse a finanziamento. Sono state inoltre impugnate, ove occorrenti, le note Infocamere relative ai controlli sulle imprese, comprese le verifiche delle fatture energetiche, delle visure camerali, della regolarità contributiva, della visura Deggendorf, della sede operativa e della dimensione aziendale. Dal testo della sentenza non risultano esaminati nel merito specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato l'avvio dell'iter per reperire le risorse necessarie al finanziamento delle imprese inserite negli Allegati 3 e 4 e, a seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio, ha depositato il decreto dirigenziale n. 3798/7.S del 30 dicembre 2025. Tale decreto, preso atto delle sopravvenute variazioni di bilancio sul capitolo di spesa 742910, ha inserito l'istanza delle ricorrenti nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile. Il provvedimento sopravvenuto ha quindi integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo non più attuale la decisione sull'annullamento dell'atto originariamente impugnato. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. e ha compensato integralmente le spese, ravvisando eccezionali ragioni nella peculiarità delle questioni e nel fatto che l'ammissione è dipesa dallo stanziamento di risorse aggiuntive.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, un provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa fatta valere dal ricorrente.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base normativa per la regolazione delle spese di giudizio.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, individuate dal Collegio nella peculiarità delle questioni e nelle concrete modalità con cui è intervenuta l'ammissione al beneficio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata priva il ricorrente dell'interesse alla decisione sull'impugnazione e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando ricorrano eccezionali ragioni, riconducibili alla peculiarità delle questioni trattate e al fatto che la soddisfazione della pretesa sia derivata da sopravvenuti stanziamenti di risorse pubbliche aggiuntive, anziché dall'immediato riconoscimento dell'illegittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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