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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13324/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Veneziano ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di rimessione del debito per spese legali. Il Magistrato di Sorveglianza aveva motivato il rigetto richiamando l'appartenenza storica dell'interessato a sodalizi criminosi e un'informativa della Polizia secondo cui non vi erano elementi di dissociazione dal contesto criminale, ritenendo quindi non regolare la sua condotta. In Cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver valutato la condotta del detenuto in base alla mancata "rescissione" dal passato criminale anziché sulla regolarità del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, e per avere omesso di valutare le condizioni economiche disagiate richieste dall'art. 6 d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato i principi legali secondo i quali la rimessione del debito ex art. 6, comma 2, d.P.R. 115/2002 richiede: (a) la verifica delle condizioni economiche del richiedente con riferimento al momento della presentazione dell'istanza, rapportate all'entità del debito; e (b) la valutazione della regolarità della condotta effettuata durante l'espiazione della pena in istituto (o, se pertinente, della condotta complessiva se la pena è stata eseguita in parte in carcere e in parte con misure alternative). La Corte ha ritenuto che il Magistrato di Sorveglianza non abbia adeguatamente motivato né sulle condizioni economiche né sulla condotta tenuta in carcere, avendo invece incorrere nell'errore di valutare la sussistenza di una dissociazione dal passato delittuoso quale presupposto per escludere la regolarità della condotta. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Magistrato di Sorveglianza di Salerno per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, comma 2

    Stabilisce che, per i detenuti o internati, il debito per spese di processo e di mantenimento può essere rimesso se il richiedente si trova in condizioni economiche disagiate e ha tenuto in istituto una regolare condotta. La verifica economica deve riferirsi al momento della presentazione dell'istanza e rapportarsi all'entità del debito.

  • Ordinamento penitenziario, art. 30‑ter, comma 8

    "manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali"

    Fornisce i parametri per valutare la regolarità della condotta durante la detenzione: la condotta è regolare se si osservano responsabilità e correttezza nei comportamenti personali e nelle attività in istituto. La valutazione deve riguardare il periodo di esecuzione della pena in carcere o in misure alternative.

  • Ordinamento penitenziario, art. 56

    Richiamato per chiarire che, ai fini della rimessione del debito, la sola condizione richiesta (oltre alla situazione economica) è la regolarità della condotta e non un ravvedimento o una ammissione di responsabilità del soggetto rispetto a fatti anteriori.

Massime di principio

  • La valutazione per la rimessione del debito va articolata su due presupposti distinti: situazione economica al momento dell'istanza e regolarità della condotta durante il periodo di esecuzione della pena; il mancato esame motivato di entrambi costituisce vizio.
  • La regolarità della condotta si verifica con riferimento al comportamento tenuto "in istituto" (o complessivamente, se la pena è stata eseguita in parte con misure alternative) secondo i parametri dell'art. 30‑ter, comma 8: non è richiesto un ravvedimento o la rinuncia a vicende delittuose pregresse.
  • La situazione economica va valutata rispetto all'entità del debito: non è necessario che il richiedente sia in assoluta indigenza, basta che l'adempimento provochi uno squilibrio che comprometta le esigenze fondamentali di vita e la possibilità di reinserimento.
  • Non è corretto basare il rigetto esclusivamente su elementi estranei al periodo di esecuzione della pena (es. appartenenza passata a sodalizi criminosi o assenza di dissociazione), salvo che tali elementi non siano direttamente connessi alla condotta tenuta durante la detenzione.
  • In caso di mancate o carenti motivazioni su uno dei presupposti, la decisione è annullabile e il giudice dovrà riesaminare la domanda conformandosi ai principi indicati dalla Cassazione.

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