Cassazione Penale, Ordinanza n. 35292/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esente da manifeste illogicità e che la censura sulle attenuanti generiche e sulla particolare tenuità del fatto fosse non consentita e comunque infondata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione in concorso, censurando un asserito vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha lamentato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. e, in subordine, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non consentiva un effettivo sindacato di legittimità; ha inoltre osservato che la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti e della causa di non punibilità era manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito era logicamente corretta e dava conto della gravità della condotta, del disvalore del fatto e della congruità della pena al minimo edittale.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto di condanna, ricettazione in concorso
richiamato quale base del concorso di persone nel reato
circostanza attenuante invocata dal ricorrente e ritenuta non riconoscibile in sede di legittimità sulla base della motivazione di merito
causa di non punibilità invocata in via subordinata e ritenuta non concedibile in sede di legittimità nel caso concreto
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e indeterminato, privo dei requisiti di specificità
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e determinato: la censura è inammissibile quando non indica con precisione gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono il rilievo e non consente al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; non è necessario che il giudice di merito confuti analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente il richiamo ai profili ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La contestazione della mancata applicazione della particolare tenuità del fatto non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata presenti una motivazione logica e coerente sulla gravità della condotta e sul disvalore del fatto.
- In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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