Cassazione Penale, Ordinanza n. 07913/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/03/2024. Dall'ordinanza emerge che i due motivi dedotti censuravano la valutazione della Corte territoriale sulla misura delle circostanze attenuanti generiche, ritenute non riconosciute nel massimo, ma la Suprema Corte li ha qualificati come generici perché non confrontati con la motivazione di merito. La Corte d'appello aveva infatti giustificato la riduzione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali e del comportamento mendace dell'imputato, considerato indice di maggiore intensità del dolo e di pericolosità sociale, anche per escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. L'ordinanza non consente di identificare il reato sostanziale originariamente contestato, ma indica che la decisione impugnata aveva affrontato il trattamento sanzionatorio e la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando precedenti penali e un comportamento mendace ritenuto indice di maggiore intensità del dolo e di pericolosità sociale.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche e non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può legittimamente negare il massimo riconoscimento valorizzando i precedenti dell'imputato e il suo comportamento processuale o sostanziale, se tali elementi sono logicamente indicati come sintomatici di maggiore gravità del fatto o della personalità.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, possono essere considerati elementi ostativi i precedenti e il comportamento mendace dell'imputato, ove valutati come indicatori di maggiore intensità del dolo e di pericolosità sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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