Cassazione Civile, Ordinanza n. 01438/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra privati vicini/contitolari di area comune relativa a edificazioni e opere realizzate in un cortile comune. In primo grado il tribunale aveva condannato la parte odierna ricorrente alla riduzione in pristino di varie opere (ampliamento dell'edificio, scala di accesso al piano superiore, casotto, tettoia e pavimentazione) e all'esecuzione di lavori di adeguamento su canna fumaria, scarico delle acque piovane e smaltimento dei reflui, oltre al risarcimento del danno per il danneggiamento di una recinzione e alla rifusione di parte delle spese. L'appello era stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., perché l'atto di gravame, secondo la sentenza impugnata, non individuava adeguatamente le parti della decisione censurate, i vizi di fatto e di diritto, le norme violate e le argomentazioni contrapposte alla motivazione di primo grado. Con il ricorso per cassazione veniva denunciato un error in procedendo per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendosi che l'atto di appello contenesse comunque censure specifiche sui capi della sentenza di primo grado relativi alle opere edilizie, agli impianti e al risarcimento danni. I controricorrenti eccepivano inoltre la tardività del ricorso per essere la sentenza d'appello stata notificata via PEC il 18 luglio 2019. Prima della decisione, la ricorrente depositava formale rinuncia al ricorso; non essendovi adesione dei controricorrenti, la Corte provvedeva con ordinanza dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione e ponendo le spese a carico della ricorrente. La Corte precisa anche che, in caso di rinuncia al ricorso, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente dopo la fissazione dell'adunanza camerale. Non essendovi adesione dei controricorrenti, la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.700,00 oltre accessori. La Corte ha altresì affermato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
"error in procedendo per violazione dell’art. 342 c.p.c."; "ai fini dell’ammissibilità dell’appello, prescrive che la motivazione dell’atto introduttivo indichi le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche richieste"
La norma è richiamata come parametro di specificità dell'atto di appello: l'appello deve contenere una critica argomentata della sentenza di primo grado, con indicazione dei capi censurati, dei vizi dedotti e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e alla motivazione.
"Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.)"
La rinuncia al ricorso intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell'adunanza impone la pronuncia con ordinanza e determina l'estinzione del giudizio se non vi è adesione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata dopo la comunicazione della fissazione dell'adunanza, comporta l'estinzione del giudizio con provvedimento in forma di ordinanza.
- In difetto di adesione dei controricorrenti alla rinuncia, il giudice di legittimità deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ponendole a carico della parte rinunciante.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'art. 342 c.p.c. richiede una critica specifica e puntuale della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle difese di primo grado o una contestazione generica delle conclusioni della controparte.
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