Cassazione Penale, Sentenza n. 30319/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare richiesta dal GIP per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati connessi e riciclaggio. I motivi di gravame denunciavano: carenza di motivazione circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (reiterazione/recidiva) considerata la distanza temporale dai fatti (2019-2021) e l'assenza di elementi individualizzanti; manifesta illogicità della valutazione del pericolo di fuga fondata in particolare sulla prossima scadenza del permesso di soggiorno.
La decisione
Il giudice della cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame carente sia circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione (mancata valutazione della distanza temporale dai fatti e della effettiva persistenza del sodalizio e dell'adesione dell'imputato), sia circa il pericolo di fuga (irrilevanza sulla sua concretezza della sola prossima scadenza del permesso di soggiorno). Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento del ricorso per vizio di motivazione: il vizio concerne la mancanza di adeguata motivazione su esigenze cautelari (attualità e concretezza) e su pericolo di fuga.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la Corte osserva che tale presunzione non opera senza valutazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, specialmente quando mancano elementi che attestino la permanenza del sodalizio.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per la competenza del Tribunale di Catanzaro al quale si rinvia per il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza.
art. 416-bis cod. pen. (richiamato per contrasto)
Usato come parametro negativo: la Corte sottolinea che la regola di esperienza sulla tendenziale stabilità dei sodalizi prevista per l'art. 416-bis non è automaticamente trasferibile alle associazioni semplici finalizzate a delitti-fine (es. favoreggiamento immigrazione); per queste ultime occorrono elementi specifici che dimostrino l'attualità dell'associazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023 - Hamamustafa; Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017 - Busillo; altre citate)
La sentenza richiama orientamenti della Cassazione che esigono motivazioni specifiche e individualizzanti per ritenere attuale il pericolo di reiterazione nei reati associativi che non ricadono nell'art. 416-bis.
Massime di principio
- Per misure cautelari in reati di associazione per delinquere finalizzata a reati-fine (es. favoreggiamento immigrazione), non è sufficiente richiamare la sola partecipazione al sodalizio: il giudice deve motivare con elementi di fatto specifici l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.
- La distanza temporale fra gli ultimi fatti contestati e l'adozione della misura cautelare incide sulla valutazione delle esigenze cautelari e va necessariamente considerata e motivata.
- La scadenza prossima del permesso di soggiorno, da sola, non prova il concreto e attuale pericolo di fuga; va valutata insieme ad altri elementi concreti (contatti esteri significativi, disponibilità di mezzi per allontanarsi, comportamento processuale) e non può essere ragione esclusiva.
- Elementi favorevoli come la spontanea costituzione, la disponibilità di un domicilio in Italia e l'assenza di precedenti rilevanti sono fattori che devono essere presi in considerazione e motivatamente soppesati dal giudice nel bilanciamento delle esigenze cautelari.
- In assenza di motivazione adeguata sulle esigenze cautelari, il provvedimento cautelare va annullato e il giudice deve riesaminare il caso fornendo argomentazione specifica e individualizzata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30038/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30042/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30043/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30044/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →