Cassazione Penale, Ordinanza n. 05214/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna resa in primo grado in rito abbreviato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ricorso deduceva la manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, contestando la lettura data dai giudici di merito alle risultanze probatorie, in particolare ai contenuti delle immagini di videosorveglianza e a un messaggio di testo riportato in sentenza come "devo nascondere tur". La censura mirava, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su doglianze meramente fattuali e dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, specie in presenza di doppia conforme di merito. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse svolto correttamente il giudizio logico-argomentativo senza violare le regole della motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito, relativa al delitto in materia di stupefacenti in forma di minore gravità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale parametro per escludere la sanzione pecuniaria solo quando emerga che la parte non abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Disposizione evocata attraverso il richiamo al comma 4, come reato concernente sostanze stupefacenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura di singoli frammenti di prova, poiché il sindacato di legittimità riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non il materiale probatorio in sé.
- La censura di manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione di elementi fattuali già scrutinati dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme di merito, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudizio sul fatto, salvo specifiche e reali censure sulla struttura logica della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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