Cassazione Penale, Ordinanza n. 04484/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità discende dalla genericità del primo motivo, privo di effettivo confronto con la motivazione d'appello, e dalla manifesta infondatezza e genericità del secondo motivo relativo alle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 7 maggio 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 640 c.p.; la Corte di cassazione rileva però che la censura era generica e aspecifica, perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già formulate in appello e già respinte con motivazione ritenuta congrua e non illogica, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva descritto le modalità artificiose della condotta, l'induzione in errore delle persone offese e il conseguimento di un ingiusto profitto preordinato sin dall'inizio. Con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; anche questa doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata e, comunque, generica, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando l'assenza di elementi positivi, la pervicace inclinazione a delinquere e la condotta successiva al reato priva di ripensamento critico e di volontà risarcitoria, anche minima.
Norme richiamate
la condotta descritta integra una truffa realizzata mediante modalità artificiose idonee a carpire la fiducia e la buona fede delle persone offese, inducendole in errore per conseguire un ingiusto profitto preordinato sin dall'inizio
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi, della pervicacia criminosa e della condotta post delictum priva di resipiscenza e di iniziativa risarcitoria
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza per violazione di legge sull'affermazione di responsabilità è aspecifica se non censura realmente le argomentazioni della sentenza di merito e non spiega perché la ricostruzione del fatto sia giuridicamente o logicamente erronea.
- In materia di truffa, è sufficiente una motivazione che descriva le modalità artificiose della condotta, l'induzione in errore delle persone offese e il conseguimento di un ingiusto profitto preordinato sin dall'inizio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi quali la personalità del reo, la pervicacia nel delinquere, l'assenza di segnali positivi e la mancanza di condotte riparatorie o di resipiscenza.
- La manifesta infondatezza o la genericità del motivo di ricorso legittimano la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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