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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 278/2024 emessa, in data 21 febbraio 2024, dal Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202500136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non documentata ottemperanza al giudicato del Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria relativo all'attribuzione della carta docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione euro 500 per ciascun anno scolastico documentato, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Dopo l'istruttoria disposta dal TAR per acquisire il giudicato, il ricorrente ha dichiarato, con memoria, di non avere più interesse alla decisione nel merito, riferendo che il Ministero aveva provveduto alla ricarica della carta docente. Tuttavia, negli atti non risultava dimostrata l'effettiva ottemperanza al giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta ricarica della carta docente e della conseguente mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, pur rilevando che l'effettivo adempimento non era stato dimostrato documentalmente. Le spese di lite sono state compensate, con obbligo dell'amministrazione resistente di rimborsare il contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La norma fonda il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Pur compensando le spese di lite, il giudice pone a carico dell'amministrazione resistente il rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, conseguente all'allegato adempimento dell'amministrazione sopravvenuto alla proposizione del ricorso di ottemperanza, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'allegazione dell'avvenuta esecuzione del giudicato può condurre all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche quando l'effettivo adempimento non risulti pienamente documentato, se il ricorrente dichiara comunque di non avere più interesse alla decisione nel merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva dall'adempimento riferito dal ricorrente; resta tuttavia possibile porre a carico dell'amministrazione resistente il rimborso del contributo unificato, secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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