Cassazione Penale, Ordinanza n. 23198/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata dalla Corte di appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, con vizio di motivazione. La censura ruotava attorno all'assunto che la fattispecie di guida senza patente, contestata al sottoposto a misura di prevenzione, fosse incompatibile con il quadro normativo e con la pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale n. 116 del 2024. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché fondato su una lettura contrastante con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità; ha inoltre osservato che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. Nel caso concreto l'imputato era stato sorpreso alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente, in quanto il titolo abilitativo era del tutto mancante e non semplicemente revocato o negato per effetto della misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la fattispecie concreta non rientrava nell'ambito della declaratoria di incostituzionalità richiamata dalla difesa, poiché l'imputato non aveva mai conseguito la patente e guidava in assenza assoluta del titolo abilitativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
La norma incriminatrice viene considerata applicabile alla condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo quando la patente non sia mai stata conseguita, oppure sia stata negata o revocata in ragione della misura di prevenzione; la declaratoria di incostituzionalità non incide su tali ipotesi.
È richiamato per spiegare che la mancanza del titolo abilitativo può derivare, in via generale e automatica o a seguito di valutazione prefettizia, dalla applicazione di misure di prevenzione.
sentenza Corte cost. n. 116 del 2024
Viene interpretata come non estensibile al caso del prevenuto che guidi senza avere mai conseguito la patente; la pronuncia colpisce solo specifiche ipotesi connesse alla revoca o al diniego del titolo per effetto della misura di prevenzione.
Sez. 4, n. 572 del 2025
È richiamata come precedente di legittimità conforme alla soluzione adottata, a sostegno della manifesta infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il ricorso che contesti l'applicazione di una norma incriminatrice sulla base di una lettura della pronuncia di incostituzionalità incompatibile con il suo perimetro effettivo, quando la fattispecie concreta resti espressamente fuori dall'area di esclusione delineata dal Giudice delle leggi.
- In tema di guida senza titolo abilitativo da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, la declaratoria di incostituzionalità non esclude la punibilità quando l'interessato non abbia mai conseguito la patente; la decisione costituzionale non opera per le ipotesi di assenza assoluta del titolo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già disattese con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito e si fonda su prospettazioni ermeneutiche in palese contrasto con il testo normativo e con la giurisprudenza consolidata.
- La guida senza patente da parte del prevenuto può integrare la fattispecie incriminatrice anche quando la mancanza del titolo sia collegata alla misura di prevenzione, ma solo entro i limiti tracciati dalla normativa e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
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