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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La decisione riguarda un reclamo contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto legittimo il controllo sulla corrispondenza del detenuto e, in particolare, il mancato inoltro o la negata consegna di una missiva. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il provvedimento fosse erroneo; la Cassazione rileva però che le doglianze miravano a rimettere in discussione il giudizio di merito già motivato dal tribunale, anche con riferimento a taluni refusi nel testo della lettera, ritenuti chiaramente riconoscibili come tali. La Corte osserva che il tribunale aveva dato adeguata giustificazione degli elementi concreti che inducevano a dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincidesse con quello desumibile dalla semplice lettura del testo o delle immagini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza si fosse conformato al principio secondo cui, nel controllo sulla corrispondenza del detenuto, la decisione di non inoltro o di negata consegna può essere legittimamente fondata su elementi concreti idonei a far ragionevolmente dubitare della corrispondenza tra contenuto apparente e contenuto effettivo della missiva. Poiché il provvedimento impugnato era congruamente motivato e i motivi di ricorso tendevano a una rivalutazione del merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18 ord. pen.

    È la norma implicitamente richiamata dal tema del controllo sulla corrispondenza del detenuto; la Corte ne ribadisce una lettura conforme alla possibilità di non inoltro o negata consegna in presenza di elementi concreti che facciano dubitare del contenuto effettivo della missiva.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel controllo sulla corrispondenza del detenuto, il provvedimento di non inoltro o di mancata consegna può essere sorretto da una motivazione fondata su elementi concreti, purché questi siano idonei a generare un ragionevole dubbio che il contenuto effettivo della missiva sia diverso da quello risultante dalla sua lettura immediata.
  • Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione puntuale e coerente sulla ragione del controllo o del mancato inoltro della corrispondenza, il ricorso per cassazione che mira soltanto a contestare la valutazione fattuale è inammissibile perché si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La presenza di meri refusi o imprecisioni formali nel testo della corrispondenza non è sufficiente, da sola, a infirmare la legittimità della decisione se il giudice di sorveglianza ha motivato in modo esauriente sugli elementi sostanziali della difformità o dell'ambiguità del contenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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