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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01285/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la progettazione, fornitura di materiali e realizzazione di un soppalco in un capannone di proprietà della resistente. Dopo ritardi nell’esecuzione, le parti avevano stipulato un accordo transattivo che prevedeva il completamento delle residue forniture e di limitati lavori entro il 13 gennaio 2012, con clausola penale di Euro 750 al giorno in caso di ritardo. La resistente, ricevuto il materiale solo in parte il 17 gennaio 2012, aveva sostenuto la risoluzione di diritto della transazione, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente per il prezzo della fornitura e domandato danni ulteriori, comprensivi della penale e della perdita di due mesi di canone di locazione di un capannone locato a terzi. La ricorrente, in cassazione, ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva l’eccezione relativa al divieto di cumulo tra clausola penale e danno ulteriore; 2) violazione dell’art. 1382 c.c. per avere riconosciuto il maggior danno senza verificare la funzione della penale e senza scomputare quanto già decurtato a titolo di penale; 3) violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. per avere ritenuto non contestata la prova del contratto di locazione; 4) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per non avere considerato un giudicato interno che limitava il ritardo imputabile a 13 giorni; 5) violazione dell’art. 1223 c.c. per mancata verifica del nesso causale tra ritardo nelle forniture e danno da ritardato avvio della locazione, nonché per avere liquidato due mensilità anziché una.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la funzione limitativa del risarcimento derivante dalla clausola penale fosse riconducibile a un fatto modificativo/estintivo rilevabile d’ufficio, purché risultante dagli atti, e che quindi non fosse corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello su tale punto per asserita novità. Ha inoltre chiarito che, una volta tempestivamente allegata la clausola penale, la limitazione del risarcimento costituisce effetto legale della pattuizione; l’eventuale sollecitazione a interpretare il patto transattivo come comprensivo della risarcibilità del danno ulteriore resta una mera difesa. Conseguentemente, i motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, perché interpreti l’accordo transattivo e verifichi se la clausola penale fosse stata o meno convenuta anche con previsione del danno ulteriore; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La preclusione al novum non opera per la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto avverso, quando già risultanti dagli atti e tempestivamente allegati in fatto; la mera difesa sulla loro portata giuridica non integra nuova eccezione in senso stretto.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale, salvo patto contrario sulla risarcibilità del danno ulteriore, limita il risarcimento alla prestazione promessa; se invece il danno ulteriore è convenuto, la penale opera come liquidazione anticipata destinata ad assorbirsi nella liquidazione complessiva dei maggiori pregiudizi, senza cumulo autonomo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’affermazione di non contestazione della prova documentale; la Corte non si sofferma sul merito per l’assorbimento.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per il giudicato interno sul ritardo imputabile; motivo assorbito.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato interno; motivo assorbito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione al nesso causale e alla quantificazione del danno; motivo assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro di impugnazione per i vizi di violazione di legge e del procedimento dedotti dalla ricorrente.

Massime di principio

  • La pattuizione di una clausola penale, quando tempestivamente allegata e supportata dagli atti, produce un effetto limitativo del risarcimento che il giudice deve considerare anche d’ufficio se il fatto costitutivo risulta provato.
  • La deduzione della clausola penale e della sua funzione limitativa del danno integra, di regola, una mera difesa quando incide sulla qualificazione giuridica degli effetti del contratto già allegato, e non un’eccezione nuova preclusa in appello.
  • La clausola penale, se non è pattuita la risarcibilità del danno ulteriore, sostituisce la prova e la liquidazione del danno effettivo entro il limite convenuto; se il danno ulteriore è espressamente previsto, la penale non si cumula automaticamente con il maggior danno, ma va letta come liquidazione anticipata da coordinare con il complessivo pregiudizio.
  • Quando un motivo di ricorso investe una questione assorbente e viene accolto, gli ulteriori motivi relativi ai medesimi danni o alla medesima regolazione del rapporto restano assorbiti.
  • In sede di rinvio, il giudice deve anzitutto interpretare il patto transattivo per stabilire se la clausola penale fosse compatibile con la domanda di danni ulteriori e solo dopo procedere alla eventuale quantificazione del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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