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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35653/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino senegalese ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il ricorso proposto contro il diniego della Commissione territoriale, la quale aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma la Corte non ne ha esaminato il contenuto perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: il ricorso era stato depositato oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione effettuata a mezzo PEC del decreto impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché depositato il 17 ottobre 2019 oltre il termine di 20 giorni decorrente dall'ultima notificazione a mezzo PEC del 26 settembre 2019, termine previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità. Non sono state regolate le spese, poiché il Ministero si era limitato a un atto di costituzione senza svolgere difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    Il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione; il suo mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di improcedibilità sussistono, se dovuti, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'esito processuale previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito dell'atto di impugnazione deve avvenire nel termine perentorio previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c.; il deposito tardivo determina l'improcedibilità del ricorso senza esame dei motivi.
  • Quando la Corte rileva una causa processuale assorbente che impedisce l'esame del merito, non è tenuta a scrutinare i motivi di ricorso.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata, la Corte può non provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di improcedibilità può comportare, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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