Cassazione Penale, Sentenza n. 37684/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Armanini impugnava la conferma di condanna per la violazione del provvedimento emesso dal Questore di Brescia (divieto di rientro nel Comune di Salò) per essere stato sorpreso seduto in una pasticceria alla periferia di Salò. Denunciava: a) mancata motivazione in relazione alla mancata richiesta della carta d'identità e alla mancata redazione di un verbale da parte della polizia intervenuta; b) contestazione dell'esatta ubicazione della pasticceria (secondo carte catastali sarebbe nel Comune limitrofo di Roè Volciano); c) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, essendo l'evento non abituale, avvenuto alla periferia e con la misura in scadenza tra un mese; d) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio dato il lungo periodo (due anni e undici mesi) senza ulteriori violazioni e la prossima scadenza della misura.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendo applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. perché i presupposti risultavano immediatamente valutabili dagli atti. Ha considerato fattori decisivi: il lungo periodo (un anno e undici mesi) senza violazioni, la prossimità della scadenza della misura (circa un mese), la natura occasionale/non abituale della condotta (presenza in pasticceria in zona periferica) e l'esiguità del disvalore. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e l'imputato è stato dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Norma richiamata quale titolo di responsabilità (violazione del provvedimento di prevenzione emesso dal Questore). Nel caso, è stato il riferimento normativo al fatto ascritto ma la Corte di legittimità ha valutato che, nonostante la configurabilità della violazione, sussisteva la causa di non punibilità per particolare tenuità.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta applicabile: la Corte ha interpretato i criteri (non abitualità, esiguità del disvalore, circostanze attenuanti quali lunga astensione da nuove violazioni e prossima scadenza della misura) come soddisfatti dagli atti, consentendo l'annullamento senza rinvio.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118)
Principio richiamato: la causa ex art. 131-bis può essere ritenuta in sede di legittimità senza rinvio quando sia dedotta in appello e i relativi presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti, ossia non richiedano accertamenti fattuali ulteriori.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere valutata in Cassazione se è stata dedotta in appello e i fatti necessari sono immediatamente desumibili dagli atti; in tal caso la Corte può annullare senza rinvio.
- Fattori che favoriscono l'applicazione dell'art. 131-bis: condotta occasionale/non abituale, lungo periodo senza ulteriori violazioni, esiguità del disvalore concreto, imminente scadenza della misura cautelare o preventiva.
- Contestazioni su profili meramente formali delle attività di polizia (es. mancata richiesta di documento o mancata verbalizzazione) non sempre precludono l'applicazione di 131-bis se gli elementi fattuali complessivi indicano esiguità e occasionalità della condotta.
- Se la qualificazione della localizzazione (ad es. confine tra comuni) è essenziale e i documenti catastali o elementi probatori non sono chiari, potrebbe rendersi necessario un approfondimento in sede di merito; solo quando la documentazione è già chiara si può decidere in Cassazione.
- Per massimizzare la possibilità che la Cassazione applichi 131-bis, è opportuno dedurre la questione già in sede d'appello e documentare elementi oggettivi a sostegno della non abitualità e della bassa offensività (cronologia delle violazioni, distanza temporale, caratteristiche del luogo, motivi dell'occasione).
- Se l'accertamento richiede ulteriori valutazioni probatorie o contraddittorie, la Corte di legittimità non dovrebbe applicare 131-bis e potrebbe disporre il rinvio alla sede di merito per gli approfondimenti necessari.
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