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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34866/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l’ordinanza del 22 maggio 2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva respinto l’appello cautelare e confermato il rigetto dell’istanza di restituzione di quattro orologi Rolex. I beni erano stati sottoposti a sequestro probatorio il 6 maggio 2024 in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.; il 24 marzo 2026 era stata applicata la pena su richiesta delle parti, senza statuizioni sul sequestro. Dopo l’istanza di restituzione presentata il 20 marzo 2026, il 30 marzo 2026 il G.i.p. aveva disposto sui medesimi beni il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 240-bis c.p.; il 9 aprile 2026 aveva quindi negato la restituzione, richiamando l’art. 262, comma 3, c.p.p. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava violazione degli artt. 262, comma 3, e 321 c.p.p. e 240-bis c.p., sostenendo che la sopravvenienza del sequestro preventivo non potesse operare come preclusione automatica e che il giudice dovesse verificare la validità del nuovo titolo cautelare e la persistenza dei presupposti del sequestro probatorio. Con il secondo motivo, deduceva nullità per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica, in relazione agli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 111 Cost., lamentando che non fossero stati esaminati la sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati e l’ingiustificata provenienza degli orologi, invocati in relazione al sequestro preventivo ex art. 240-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, inoltre, privo di interesse: ai sensi dell’art. 262, comma 3, c.p.p., la restituzione è preclusa quando, al momento della decisione, sui beni esiste un valido sequestro preventivo, anche se sopravvenuto rispetto al sequestro probatorio; il giudice chiamato a decidere sulla restituzione non deve riesaminare i presupposti del sequestro probatorio né la legittimità del distinto titolo preventivo. L’eventuale contestazione dei presupposti del sequestro preventivo deve essere proposta con autonoma impugnazione contro quel provvedimento, non incidentalmente impugnando il diniego di restituzione: per tale ragione anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 262, comma 1, c.p.p.

    quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza.

    Venuta meno la necessità del vincolo probatorio, la regola è la restituzione dei beni all’avente diritto, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo.

  • art. 262, comma 3, c.p.p.

    non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

    La restituzione è impedita quando, al momento della decisione, sui beni è stato disposto un sequestro preventivo. La disposizione non distingue tra sequestro preventivo preesistente e sopravvenuto e non richiede al giudice della restituzione di rivalutare i presupposti del sequestro probatorio.

  • art. 321 c.p.p.

    ciò che rileva, ai fini dell'art. 262, comma 3, è soltanto che, nel momento in cui il giudice è chiamato a decidere sulla restituzione, esista un valido titolo ex art. 321.

    Il titolo preventivo, se validamente adottato, è sufficiente a impedire la restituzione; le contestazioni sulla sua legittimità devono essere rivolte contro il provvedimento che lo ha disposto mediante l’autonoma impugnazione cautelare prevista.

  • art. 240-bis c.p.

    Nel caso concreto in esame, infatti, sui beni oggetto dell'istanza di restituzione è intervenuto - sia pure nella pendenza della stessa - un sequestro preventivo, adottato dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.

    La sentenza considera il sequestro preventivo disposto ai sensi di questa norma quale titolo autonomo che, se vigente al momento della decisione sulla restituzione, ostacola la restituzione dei beni; i presupposti di tale titolo vanno contestati con l’impugnazione autonoma del provvedimento cautelare.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Avverso il rigetto, Pasquale Picone proponeva appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, con l'ordinanza oggi impugnata, rigettava il gravame.

    La norma è indicata quale mezzo di appello cautelare utilizzato contro il rigetto dell’istanza di restituzione; la decisione in esame riguarda poi il ricorso per cassazione contro l’ordinanza resa su tale appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 262, comma 3, c.p.p., la restituzione dei beni già sottoposti a sequestro probatorio è impedita dalla presenza, al momento della decisione sull’istanza, di un sequestro preventivo validamente disposto sui medesimi beni; è irrilevante che il titolo preventivo sia sopravvenuto rispetto al vincolo probatorio.
  • Il giudice investito della richiesta di restituzione non deve riesaminare la persistenza dei presupposti del sequestro probatorio quando la restituzione è comunque preclusa da un autonomo sequestro preventivo. Una simile verifica non può procurare al richiedente l’utilità pratica della restituzione finché il titolo preventivo resta efficace.
  • Le contestazioni relative ai presupposti o alla legittimità del sequestro preventivo devono essere proposte mediante autonoma impugnazione del provvedimento che lo ha disposto; non possono essere introdotte incidentalmente impugnando il diverso provvedimento che nega la restituzione dei beni già sottoposti a sequestro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfisca

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