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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25478/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per incompetenza del Giudice dell'esecuzione e inosservanza/erronea applicazione delle norme sulla competenza esecutiva (art. 168 c.p. e art. 665, comma 4-bis, c.p.p.). Il ricorrente contestava la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice monocratico in quanto l'esecuzione riguardava provvedimenti emessi sia in composizione monocratica (sentenza del 11/11/2009) sia in composizione collegiale (sentenza del 20/12/2018 divenuta irrevocabile il 21/02/2023). Ai sensi dell'art. 665, comma 4-bis, c.p.p., quando l'esecuzione riguarda provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, la competenza esecutiva compete comunque al Collegio; pertanto la revoca disposta dal monocratico era viziata per incompetenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha accertato che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella resa in composizione collegiale (20/12/2018, irrevocabile 21/02/2023) e che pertanto l'esecuzione rientrava nella competenza del Collegio ai sensi dell'art. 665, comma 4-bis, c.p.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata per incompetenza funzionale del giudice monocratico e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza in composizione collegiale per il relativo giudizio. Ha inoltre precisato che la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta dalla Corte di legittimità ma dal giudice a quo ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    citato nelle sue parti rilevanti, compreso il comma 4 e il comma 4-bis

    Stabilisce che per l'esecuzione è competente il giudice che ha emesso il provvedimento di cognizione; quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti di giudici diversi, la competenza spetta in generale al giudice che ha pronunciato per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile. Il comma 4-bis dispone che, se i provvedimenti sono emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è comunque attribuita al Collegio (competenza interna del medesimo ufficio giudiziario).

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato per indicare il termine entro il quale si considera sopraggiunta un'altra condanna che rileva ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena.

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa nella censura relativa alla revoca della sospensione condizionale; dal testo risulta che è stato invocato in rapporto alle condizioni e agli effetti della sospensione condizionale della pena.

  • art. 206 d.lgs. n. 51/1998

    Norma che ha introdotto il giudice unico di primo grado e, conseguentemente, la disciplina interna sulla competenza nel tribunale (origine normativa del comma 4-bis dell'art. 665 c.p.p.).

  • art. 666, comma 7, cod. proc. pen.

    Prevede che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che il giudice a quo disponga diversamente; la Corte di legittimità non può adottare la sospensione dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione concerne provvedimenti emessi dallo stesso tribunale in composizione monocratica e collegiale, la competenza esecutiva spetta al Collegio (art. 665, comma 4-bis c.p.p.).
  • La regola generale di competenza per l'esecuzione è il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; la deroga interna prevista dal comma 4-bis opera solo all'interno dello stesso ufficio giudiziario.
  • La competenza esecutiva è di natura funzionale, assoluta e inderogabile: la sua violazione costituisce vizio rilevabile in cassazione.
  • In caso di vizio di competenza del giudice dell'esecuzione, la Corte di Cassazione può annullare l'atto e disporre la trasmissione degli atti al giudice corretto (Collegio) per il relativo procedimento esecutivo.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia esecutiva non sospende automaticamente l'esecuzione; la sospensione può essere disposta solo dal giudice a quo (art. 666, comma 7, c.p.p.).

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