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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27237/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha negato la liberazione anticipata a causa di numerosi rilievi disciplinari registrati nei semestri di riferimento. I fatti contestati includevano ripetuti scambi di oggetti tra detenuti effettuati in violazione del regolamento interno (richieste fuori tempo e modalità tali da impedire il controllo degli agenti), frasi arroganti verso il personale, la mancata osservanza delle norme anti-Covid (rifiuto di indossare la mascherina e offese agli agenti) e una protesta del 9.12.2020. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 54 ord. pen. per mancata motivazione circa il valore dei rilievi disciplinari come indice di mancata adesione al percorso rieducativo, sostenendo che alcuni comportamenti fossero di modesta entità e che, alla luce della sentenza Corte cost. n.97/2020, lo scambio tra detenuti dello stesso gruppo sociale non possa giustificare il diniego; (2) violazione degli artt. 54 e 69, comma 6, Ord. pen. in relazione all'art. 77 Ord. pen., in quanto il saluto contestato sarebbe comportamento neutro e non violativo, fatto peraltro già ritenuto non sanzionabile in precedente decisione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia adeguatamente motivato: la reiterazione e la non lieve entità delle condotte disciplinari, malgrado ammonimenti, indicano pervicacia e mancata partecipazione all'opera di rieducazione; inoltre gli scambi di oggetti sono stati valutati come posti in palese violazione del regolamento interno e posti con modalità tali da eludere il controllo, quindi rilevanti ai fini della valutazione complessiva. Quanto al secondo motivo, è stato dichiarato inammissibile perché non ha effettivamente contestato la motivazione dell'ordinanza (i giudici avevano espressamente escluso il mero saluto dalla valutazione negativa). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (richiamata condanna ex art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    Regola la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione come criterio per i benefici: la reiterazione di condotte disciplinari non lievi può essere interpretata come indice di mancata adesione al percorso rieducativo.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Il divieto di scambio di oggetti tra detenuti è stato in parte dichiarato incostituzionale dalla Corte cost. n.97/2020; tuttavia, gli scambi possono ancora influire negativamente sulla valutazione se discendono da specifici provvedimenti della direzione carceraria o se risultano da comportamenti astuti e maliziosi volti a eludere il divieto.

  • sentenza Corte costituzionale n. 97/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che vietava automaticamente lo scambio tra detenuti quale base per negare benefici; la giurisprudenza successiva ammette però che scambi realizzati in violazione di regolamenti interni o con modalità elusive possano essere valutati negativamente.

  • art. 69, comma 6, Ord. pen.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione all'art.77; concerne profili disciplinari e di comunicazione, ma nel caso concreto il Tribunale ha escluso il mero saluto dalla valutazione negativa.

  • art. 77 Ord. pen.

    Norma richiamata in rapporto ai doveri imposti dal regime detentivo; nel caso il ricorso non ha dimostrato che il saluto costituisse violazione di dette prescrizioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    Norma processuale invocata dal ricorrente per motivare i motivi di ricorso in Cassazione (o impugnazione), qui richiamata come parametro formale per i motivi dedotti.

  • Sez. 1, n. 35601 del 24/3/2021 (Pompeo) e Sez. 5, n. 23111 del 15/6/2020 (Amato)

    Giurisprudenza di legittimità che precisa che lo scambio tra detenuti non può automaticamente giustificare il diniego di benefici dopo la sentenza costituzionale, salvo che emergano elementi di elusione o specifici provvedimenti direzionali.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La mera presenza di rilievi disciplinari non basta automaticamente a negare benefici: è necessario che emergano elementi che dimostrino una persistenza o gravità tale da indicare una reale e ostinata mancata partecipazione all'opera di rieducazione.
  • Gli scambi di beni tra detenuti, dopo la sentenza Corte cost. n.97/2020, non possono di per sé costituire motivo automatico di diniego; tuttavia, se tali scambi avvengono in violazione del regolamento interno o con modalità tese ad eluderne il controllo (scaltrezza, malizia), possono essere valutati negativamente.
  • Comportamenti apparentemente neutri (es. un saluto) vanno valutati nel loro contesto: in assenza di elementi che li colleghino a violazioni specifiche del regime (comunicazioni illecite, segni di adesione a reti criminali ecc.), non dovrebbero assumere rilievo negativo.
  • La valutazione per la concessione di benefici richiede un bilanciamento fra elementi negativi e positivi: il ricorrente che contesta la decisione deve indicare concretamente elementi positivi (condotte partecipative, adesione a trattamenti, comportamenti collaborativi) per contrastare la valutazione negativa.
  • La reiterazione nel tempo e la non lieve entità delle infrazioni costituiscono indici pregnanti di scarsa adesione al trattamento rieducativo e possono giustificare il rifiuto di benefici anche se singoli episodi, presi isolatamente, appaiono marginali.

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