Cassazione Penale, Sentenza n. 27237/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha negato la liberazione anticipata a causa di numerosi rilievi disciplinari registrati nei semestri di riferimento. I fatti contestati includevano ripetuti scambi di oggetti tra detenuti effettuati in violazione del regolamento interno (richieste fuori tempo e modalità tali da impedire il controllo degli agenti), frasi arroganti verso il personale, la mancata osservanza delle norme anti-Covid (rifiuto di indossare la mascherina e offese agli agenti) e una protesta del 9.12.2020. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 54 ord. pen. per mancata motivazione circa il valore dei rilievi disciplinari come indice di mancata adesione al percorso rieducativo, sostenendo che alcuni comportamenti fossero di modesta entità e che, alla luce della sentenza Corte cost. n.97/2020, lo scambio tra detenuti dello stesso gruppo sociale non possa giustificare il diniego; (2) violazione degli artt. 54 e 69, comma 6, Ord. pen. in relazione all'art. 77 Ord. pen., in quanto il saluto contestato sarebbe comportamento neutro e non violativo, fatto peraltro già ritenuto non sanzionabile in precedente decisione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia adeguatamente motivato: la reiterazione e la non lieve entità delle condotte disciplinari, malgrado ammonimenti, indicano pervicacia e mancata partecipazione all'opera di rieducazione; inoltre gli scambi di oggetti sono stati valutati come posti in palese violazione del regolamento interno e posti con modalità tali da eludere il controllo, quindi rilevanti ai fini della valutazione complessiva. Quanto al secondo motivo, è stato dichiarato inammissibile perché non ha effettivamente contestato la motivazione dell'ordinanza (i giudici avevano espressamente escluso il mero saluto dalla valutazione negativa). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (richiamata condanna ex art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Regola la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione come criterio per i benefici: la reiterazione di condotte disciplinari non lievi può essere interpretata come indice di mancata adesione al percorso rieducativo.
Il divieto di scambio di oggetti tra detenuti è stato in parte dichiarato incostituzionale dalla Corte cost. n.97/2020; tuttavia, gli scambi possono ancora influire negativamente sulla valutazione se discendono da specifici provvedimenti della direzione carceraria o se risultano da comportamenti astuti e maliziosi volti a eludere il divieto.
sentenza Corte costituzionale n. 97/2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che vietava automaticamente lo scambio tra detenuti quale base per negare benefici; la giurisprudenza successiva ammette però che scambi realizzati in violazione di regolamenti interni o con modalità elusive possano essere valutati negativamente.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'art.77; concerne profili disciplinari e di comunicazione, ma nel caso concreto il Tribunale ha escluso il mero saluto dalla valutazione negativa.
Norma richiamata in rapporto ai doveri imposti dal regime detentivo; nel caso il ricorso non ha dimostrato che il saluto costituisse violazione di dette prescrizioni.
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Norma processuale invocata dal ricorrente per motivare i motivi di ricorso in Cassazione (o impugnazione), qui richiamata come parametro formale per i motivi dedotti.
Sez. 1, n. 35601 del 24/3/2021 (Pompeo) e Sez. 5, n. 23111 del 15/6/2020 (Amato)
Giurisprudenza di legittimità che precisa che lo scambio tra detenuti non può automaticamente giustificare il diniego di benefici dopo la sentenza costituzionale, salvo che emergano elementi di elusione o specifici provvedimenti direzionali.
art. 616 codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La mera presenza di rilievi disciplinari non basta automaticamente a negare benefici: è necessario che emergano elementi che dimostrino una persistenza o gravità tale da indicare una reale e ostinata mancata partecipazione all'opera di rieducazione.
- Gli scambi di beni tra detenuti, dopo la sentenza Corte cost. n.97/2020, non possono di per sé costituire motivo automatico di diniego; tuttavia, se tali scambi avvengono in violazione del regolamento interno o con modalità tese ad eluderne il controllo (scaltrezza, malizia), possono essere valutati negativamente.
- Comportamenti apparentemente neutri (es. un saluto) vanno valutati nel loro contesto: in assenza di elementi che li colleghino a violazioni specifiche del regime (comunicazioni illecite, segni di adesione a reti criminali ecc.), non dovrebbero assumere rilievo negativo.
- La valutazione per la concessione di benefici richiede un bilanciamento fra elementi negativi e positivi: il ricorrente che contesta la decisione deve indicare concretamente elementi positivi (condotte partecipative, adesione a trattamenti, comportamenti collaborativi) per contrastare la valutazione negativa.
- La reiterazione nel tempo e la non lieve entità delle infrazioni costituiscono indici pregnanti di scarsa adesione al trattamento rieducativo e possono giustificare il rifiuto di benefici anche se singoli episodi, presi isolatamente, appaiono marginali.
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