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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8799/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più condanne subite (sentenze della Corte d'appello di Reggio Calabria del 30/10/2012, 18/05/2016 e 06/02/2018) per associazione di tipo mafioso e reati-fine. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda ritenendo che non emergessero i caratteri di una primigenia deliberazione unitaria all'origine dei reati. Il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che in sede di cognizione, per due delle sentenze impugnate, era già stata riconosciuta la continuazione tra il reato associativo e alcuni reati-fine, e che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare tale valutazione e la prossimità temporale degli episodi, proponendo ricorso per cassazione con profili di violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione, non può ignorare le valutazioni già compiute in sede cognitoria sulla sussistenza del vincolo di continuazione tra reati che ricadono nel medesimo arco temporale. Il Tribunale di Catanzaro non ha motivato adeguatamente il disconoscimento delle conclusioni dei giudici di cognizione e ha descritto i reati come episodi contingenti senza confrontarsi con le sentenze che avevano invece riconosciuto un disegno criminoso unitario. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, affinché provveda a sanare i vizi motivazionali attenendosi ai principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice di esecuzione ha autonomia valutativa ma deve tener conto delle valutazioni già espresse in sede di cognizione e motivare se intende discostarsene.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Riguarda il concorso di reati e la determinazione della pena; è richiamata nel contesto della valutazione della continuazione e del trattamento sanzionatorio complessivo.

  • art. 648 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati nel ricorso come riferimenti procedurali collegati alle questioni esecutive; la Corte non sviluppa un'interpretazione puntuale nel testo oltre ai principi generali sulla valutazione delle sentenze di cognizione.

  • Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017 (Miele) e giurisprudenza conforme

    Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017; conformi: n. 20471 del 2001, n. 19358 del 2012

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che stabilisce il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare le valutazioni già compiute in sede cognitoria sulla continuazione e deve motivare il disconoscimento di tali valutazioni con riferimento al complessivo quadro fattuale e giuridico delle risultanze.

  • C. Cost. n. 183/2013

    Richiamata come vincolo sul diverso organo giudicante e sulla composizione del tribunale in sede di rinvio; utilizzata per disporre il rinvio ad una diversa composizione del Tribunale per il nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha autonomia di giudizio, ma non può ignorare le valutazioni già effettuate dai giudici della cognizione: le decisioni di merito che hanno valutato la sussistenza della continuazione tra reati costituiscono elemento da esaminare e confrontare.
  • Se il giudice dell'esecuzione intende non seguire la valutazione del giudice di cognizione deve fornire una motivazione specifica e puntuale che spieghi le ragioni del disconoscimento rispetto al quadro fattuale e giuridico emergente dalle sentenze impugnate.
  • La riconoscibilità della continuazione in sede esecutiva trova rafforzamento quando esistono elementi di prossimità temporale e omogeneità spaziale tra le condotte e quando in sede cognitiva è stato già riconosciuto un disegno criminoso unitario.
  • Le statuizioni di continuazione pronunciate in sede di cognizione non sono vincolanti in senso formale per il giudice dell'esecuzione, ma hanno forte valenza probatoria e persuasiva che impone una rigorosa giustificazione del loro disconoscimento.
  • In caso di carenza motivazionale del giudice dell'esecuzione la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare il giudizio per consentire una nuova decisione conforme ai principi richiamati.
  • Per chi propone istanza ex art. 671 c.p.p. è consigliabile allegare e evidenziare le sentenze di cognizione che hanno già riconosciuto la continuazione, nonché documentare la prossimità temporale e contestuale degli episodi per rafforzare la richiesta.

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