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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7175/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra il delitto ex art. 416 c.p. (associazione) accertato con sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 24/08/2017 e altri reati: due tentate estorsioni (sentenze del Tribunale di Nola del 17/12/2012 e del 10/11/2016) e reati di falso (sentenza del Tribunale di Salerno del 15/03/2019). Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza ritenendo che non sussistesse una programmazione unitaria degli illeciti al momento della costituzione dell'associazione: una estorsione era frutto di iniziativa personale non tollerata dal clan, l'altra era aggravata dal metodo mafioso ma non dimostrava preordinazione originaria, e i reati di falso erano commessi in diverso contesto territoriale e cronologico, funzionali alla latitanza e dunque non programmati ab origine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto mirasse a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e si sia conformata alla giurisprudenza consolidata secondo cui la continuazione tra reato associativo e reati 'satellite' richiede la prova che questi ultimi fossero programmati al momento in cui l'agente decide di aderire al sodalizio. Il Collegio ha condiviso le valutazioni del giudice dell'esecuzione circa l'assenza di prova di una deliberazione originaria comune e ha osservato che i reati di falso apparivano funzionali alla latitanza e non prevedibili all'atto dell'adesione all'associazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sulla fattispecie associativa richiamata come delitto di riferimento nel quale si verifica la possibile continuazione con reati successivi. La Corte considera che l'appartenenza al sodalizio e il momento dell'adesione siano il riferimento temporale per verificare la programmazione unitaria dei reati satellite.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione fra reati. La Corte ricorda che per applicare la continuazione occorre l'unicità del disegno criminoso, cioè la preordinazione unitaria delle condotte almeno nelle linee essenziali, anteriore alla commissione dei singoli reati.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Aggravante di cui si dice che, qualora reati successivi siano funzionali a rendere possibile la latitanza o siano collegati teleologicamente a precedenti reati, al più può emergere il profilo aggravante, ma non la continuazione se non programmata ab origine.

  • art. 7 L. n. 203 del 1991

    Richiamata in relazione all'aggravante per l'uso del 'metodo mafioso'. La Corte osserva che l'accertamento di un uso del metodo mafioso non equivale automaticamente a prova di programmazione originaria all'interno dell'associazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per sanzionare la condanna alle spese e la penale dovuta per l'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata con riferimento al regime delle sanzioni per inammissibilità e al fatto che non risultavano profili di totale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La continuazione tra reato associativo e reati 'satellite' è possibile solo se i reati secondari erano programmati al momento della determinazione ad aderire all'associazione: occorre dimostrare una preordinazione unitaria almeno nelle linee essenziali.
  • Non basta che reati siano stati commessi nell'ambito dell'attività del sodalizio o che siano funzionali al suo rafforzamento: se dipendono da circostanze contingenti o erano imprevedibili all'origine, la continuazione non opera.
  • Reati commessi come iniziative personali non tollerate dal gruppo non possono essere ricondotti automaticamente alla deliberazione originaria dell'associazione.
  • Il ricorso in Cassazione non consente una rivalutazione completa del merito o delle prove: contestazioni che puntano a una diversa valutazione dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Reati successivi funzionali alla latitanza o commessi in contesti geografici e cronologici diversi possono giustificare rilevanze aggravanti o nessi teleologici, ma non implicano di per sé la continuazione con il reato associativo.
  • Il giudice dell'esecuzione può autonomamente verificare la sussistenza della continuazione e deve motivare specificamente le ragioni per non condividere valutazioni del giudice di merito.
  • Nel dubbio interpretativo favore della continuazione non deve essere trasformato in automatismo: l'elemento temporale della programmazione originaria rimane centrale.

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