Cassazione Civile, Ordinanza n. 24738/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
Nel 2015 una lavoratrice che aveva prestato attività presso un circolo ricreativo conveniva in giudizio il circolo e un terzo, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per la diffusione, nei locali del circolo, di un volantino raffigurante una donna nuda in posa erotica, con tacchi a spillo, cui erano associati nome, cognome e indicazioni sull’attività professionale della stessa. Il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava euro 10.000 a titolo di danno non patrimoniale. La Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo non ragionevolmente probabile la riforma della decisione di primo grado. Il circolo proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la data di confezionamento del volantino fosse stata erroneamente collocata dalla controparte nel marzo 2015 anziché nel settembre 2014 e che tale circostanza rivelasse mala fede e strumentalità della domanda; con il secondo deduceva violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato il risarcimento senza prova concreta del danno e attribuendo indebitamente valore a presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, quando l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. per prognosi sfavorevole sul merito, il ricorso per cassazione non può essere diretto contro l’ordinanza d’appello se non per vizi propri di natura processuale del provvedimento, utilizzato fuori dai casi consentiti o con omissione di pronuncia su un motivo. Nel caso concreto, le censure del ricorrente non riguardavano un vizio proprio dell’ordinanza, ma contestavano il merito della decisione e la valutazione probatoria, temi da far valere contro la sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con il richiamo all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente il filtro dell’appello quando il gravame non appare ragionevolmente fondato; l’ordinanza resa ai sensi di tale norma non è ordinariamente impugnabile con ricorso per cassazione sul merito.
L’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis è impugnabile solo nei casi di vizi processuali propri; altrimenti l’impugnazione va proposta contro la sentenza di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo sul vizio di motivazione/fatto decisivo non può essere utilizzato per aggirare i limiti di impugnabilità dell’ordinanza filtro, quando si contestano in realtà apprezzamenti di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione di legge è inammissibile se diretta, in concreto, a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’accertamento del danno svolti nei gradi di merito.
È richiamato come esempio di vizio proprio deducibile avverso l’ordinanza filtro solo quando vi sia omessa pronuncia su un motivo.
art. 111 Cost., comma 7
Non consente il ricorso per cassazione contro l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. quando essa esprima una prognosi di infondatezza nel merito, salvo i vizi processuali propri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’ordinanza d’appello pronunciata ex art. 348-bis c.p.c. non è normalmente impugnabile per cassazione sul merito; il ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi propri del provvedimento, cioè errori processuali nell’uso del filtro o omissioni rilevanti come la mancata pronuncia su un motivo.
- Quando il giudizio di appello si chiude con ordinanza filtro, le doglianze che attengono alla valutazione delle prove, all’accertamento dei fatti e alla quantificazione del danno devono essere indirizzate contro la sentenza di primo grado, non contro l’ordinanza di inammissibilità.
- La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. o di violazione di legge non è ammissibile se, sotto la veste formale del motivo, mira solo a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale istruttorio.
- Le presunzioni semplici sono censurabili solo nei limiti in cui si contesti l’effettiva presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tuttavia tale censura, se riferita a un’ordinanza filtro, non può essere veicolata contro il provvedimento processuale anziché contro la decisione di merito.
- In caso di ricorso inammissibile, seguono la soccombenza le spese del giudizio di legittimità e può essere disposto l’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24702/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24705/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24706/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2023 del 17/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →