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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10933 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1999-2001, contestando la valutazione degli elementi utilizzati per la ricostruzione induttiva dei ricavi: assegni e buoni di consegna ritenuti riconducibili ad acquisti non contabilizzati, determinazione della percentuale di sfrido e mancata rideterminazione dei ricavi eventualmente ritenuti congrui. La contribuente ha proposto ricorso incidentale, deducendo tra l'altro l'assenza di delega del sottoscrittore dell'appello dell'Ufficio e l'inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia per genericità, ma ha accolto gli altri motivi, rilevando una motivazione insufficiente o incongrua della CTR sugli acquisti in nero relativi al 2000 e al 2001 e sulla percentuale di sfrido per tutte le annualità. Ha inoltre affermato che il giudice tributario, quando ritiene sostanzialmente infondato o invalido un avviso, non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare il merito e rideterminare la pretesa fiscale entro i limiti delle domande. Il ricorso incidentale della contribuente è stato rigettato: la sottoscrizione dell'appello da parte del preposto al reparto competente è valida anche senza una delega specifica, salvo prova dell'estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere, mentre le ulteriori censure erano carenti di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La rettifica è consentita anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché questa risulti sostanzialmente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

    La regolare tenuta formale della contabilità non impedisce l'accertamento analitico-induttivo quando elementi presuntivi seri mettono in dubbio la completezza e la fedeltà dei dati dichiarati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, comma 2

    L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è parte processuale e può stare in giudizio, anche tramite il direttore o il preposto al reparto competente.

    L'appello sottoscritto dal preposto al reparto competente è valido anche senza l'esibizione di una delega specifica, salvo che sia provata l'estraneità del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnare.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57

    La disposizione ha istituito le agenzie fiscali e comportato la soppressione degli uffici e organi ministeriali precedenti.

    Dopo l'istituzione delle agenzie fiscali non è richiesta una particolare autorizzazione ministeriale per proporre appello contro le sentenze sfavorevoli.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2

    La disciplina relativa all'autorizzazione ministeriale all'appello non è applicabile alle Agenzie fiscali nel nuovo assetto organizzativo.

  • D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. c), convertito nella L. n. 73 del 2010

    La norma ha disposto l'abrogazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la Corte può cassare una decisione quando il giudice di merito non esamina elementi probatori rilevanti, come documenti di consegna, dati contabili o periodi d'imposta distinti.
  • La motivazione deve indicare con chiarezza quale percentuale o parametro tecnico viene ritenuto corretto e come tale parametro incida concretamente sulla quantificazione dei ricavi e delle imposte.
  • Il giudice tributario non deve limitarsi ad annullare l'avviso per ragioni sostanziali: deve, ove possibile, determinare la pretesa fiscale corretta sulla base degli elementi ritenuti attendibili.
  • Una contabilità formalmente regolare può essere disattesa dall'Amministrazione finanziaria se presunzioni gravi, precise e concordanti ne dimostrano l'inattendibilità sostanziale.
  • Il giudicato relativo all'illegittimità dell'attività investigativa della Guardia di Finanza può estendersi ad altri periodi d'imposta, rendendo inutilizzabili i risultati; non si estende invece automaticamente alla semplice valutazione di infondatezza del verbale, salvo fatti permanenti.
  • Le eccezioni processuali devono essere adeguatamente specificate e documentate nel ricorso per cassazione, riportando gli atti e i passaggi necessari a consentire il controllo della censura; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.

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