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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34285/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revoca del decreto di confisca emesso il 2 ottobre 2008 nei confronti di Camillo Spinelli (decreto confermato in appello e divenuto definitivo), lamentando la illegittimità della misura alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019 (che ha inciso sulla disciplina della pericolosità generica prevista dal d.lgs. n.159/2011) e richiamando pronunce della Corte di Cassazione favorevoli alla revoca in casi analoghi. I ricorrenti deducevano quindi la violazione di legge per effetto dell'illegittimità costituzionale della normativa applicata al caso e chiedevano la revoca della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il rimedio carente di competenza in sede di ricorso per cassazione: trattandosi di proposta della misura anteriore al 13/10/2011, si applica la disciplina transitoria (art. 117 d.lgs. n.159/2011) e continua ad operare l'art. 7 L. 27 dicembre 1956, n. 1423; pertanto la richiesta di revoca deve essere qualificata come appello (e non come ricorso per cassazione). Ne consegue l'ordine di trasmettere gli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila per l'esame in sede di appello. In sostanza la Suprema Corte non ha deciso sul merito della revoca ma ha escluso la via del ricorso per cassazione e disposto il rinvio per competenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia)

    La Corte ha rilevato che le disposizioni di tale decreto (in particolare l'art. 28 sul rimedio della revocazione) si applicano soltanto alle proposte di misure formulate dopo l'entrata in vigore (13/10/2011); per le proposte antecedenti opera la disciplina previgente.

  • art. 28 d.lgs. n. 159/2011 (revocazione)

    Non è applicabile alle confische di prevenzione la cui proposta sia stata formulata prima del 13/10/2011, pertanto il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 non riguarda il caso concreto.

  • art. 117 d.lgs. n. 159/2011 (disposizione transitoria)

    Stabilisce l'ultrattività della disciplina previgente per le proposte antecedenti l'entrata in vigore del codice antimafia: perciò continua ad applicarsi la legge n. 1423/1956.

  • Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 7

    "il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato"

    Per le confische relative a proposte anteriori al 13/10/2011 il rimedio esperibile è quello previsto dall'art. 7 L. n. 1423/1956; la revoca si decide dall'organo che ha emanato il provvedimento e l'impugnazione del provvedimento di rigetto va in appello.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello una volta qualificata l'impugnazione come appello; la Corte l'ha applicata per rinviare gli atti all'Autorità competente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità di talune disposizioni del d.lgs. n.159/2011 con effetti sulla valutazione della pericolosità generica; la Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che l'effetto pratico di tale pronuncia sul rimedio dipende dal regime transitorio e dalla qualificazione temporale della proposta della misura.

  • Ordinanze e pronunce di Cassazione (Sezioni Unite n. 3513/2021 e successiva giurisprudenza)

    Le Sezioni Unite hanno indicato, per le misure adottate sotto il codice antimafia, che il rimedio avverso la preventiva definitiva è la revocazione ex art. 28; tali principi non si applicano alle confische originate da proposte anteriori al 13/10/2011.

Massime di principio

  • Se la proposta della misura di prevenzione patrimoniale è antecedente al 13/10/2011, si applica la previgente legge n. 1423/1956 (art. 7) e non il regime di revocazione previsto dal d.lgs. n.159/2011; in tali casi la via corretta è l'appello e non il ricorso per cassazione.
  • La sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019 può incidere sulla legittimità delle confische fondate sulla pericolosità generica, ma l'effetto pratico dipende dal momento della proposta della misura e dalla specifica motivazione del decreto di confisca (se la pericolosità era fondata anche su altre categorie non colpite dalla declaratoria di incostituzionalità, la revoca diventa più difficoltosa).
  • Quando il decreto di confisca motivi la pericolosità anche con elementi diversi dalla disposizione dichiarata incostituzionale (es. 'vivere con i proventi di attività delittuose' - lett. b), la censura basata sulla sentenza costituzionale può risultare inefficace se non si dimostra che il provvedimento poggiva esclusivamente sulla parte incostituzionale.
  • Proceduralmente, chi intende ottenere la revoca di una confisca definitiva disposta su proposta anteriore al 13/10/2011 deve proporre istanza/impugnazione secondo l'art. 7 L. n. 1423/1956 (impugnabile in appello). Richiedere la Cassazione senza che sia esperito il gravame di appello espone al rigetto per incompetenza del rimedio.
  • In casi simili è importante verificare attentamente la data della proposta della misura e la motivazione del decreto di confisca: se la confisca poggia esclusivamente su profili ora ritenuti incostituzionali occorre documentarlo in modo puntuale; altrimenti va esperita la procedura prevista dalla legge previgente e impugnare in appello.

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