Cassazione Civile, Ordinanza n. 32687/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione familiare in un'azienda florovivaistica gestita da uno dei fratelli. La parte attrice aveva chiesto il pagamento di una somma molto elevata assumendo l'esistenza di un'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. e rivendicando la propria quota sugli utili e sugli incrementi dell'azienda; in subordine aveva prospettato un rapporto di lavoro subordinato. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto dopo CTU contabile, ritenendo provata l'attività prestata ma non dimostrati né utili non percepiti né incrementi patrimoniali quantificabili. In cassazione la ricorrente principale deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla valutazione della CTU, sostenendo che la corte territoriale avesse apoditticamente disatteso la consulenza sul valore del compendio; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato la mancata contestazione dell'incremento patrimoniale dell'impresa; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio sul quantum e per il rigetto dell'istanza di esibizione della documentazione contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, sotto la veste della nullità per motivazione apparente, a contestare la sufficienza della motivazione e a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha respinto il secondo motivo osservando che l'accertamento della non contestazione e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito e che non era ravvisabile una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma solo un dissenso sulla ricostruzione probatoria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo poiché la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando sia invertito l'onere della prova, non quando si contestino le scelte valutative del giudice o il diniego di ulteriori acquisizioni istruttorie. Conseguentemente è rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La partecipazione del familiare collaboratore agli utili e agli incrementi presuppone la prova dell'esistenza di utili non ripartiti o reimpiegati e, comunque, di un effettivo accrescimento dell'impresa imputabile all'apporto prestato.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile, non potendo riguardare il semplice difetto di sufficienza.
È censurabile solo la decisione fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è invece deducibile la mera critica alla valutazione comparativa delle prove.
La scelta delle prove ritenute più persuasive e l'assegnazione di prevalenza ad alcune rispetto ad altre rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non integrano, di per sé, violazione di legge.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla CTU, ma senza che la Corte ravvisi una violazione processuale autonoma; la censura in realtà mirava alla rivalutazione del risultato peritale.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla consulenza tecnica, ma la doglianza è stata trattata come richiesta di riesame del merito istruttorio.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura dei fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o il mancato accoglimento di richieste istruttorie.
La Corte distingue tra motivi di nullità del procedimento/sentenza e motivi di violazione di legge, escludendo che possano essere usati per ottenere un riesame del fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di motivazione apparente o di violazione delle norme sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: il controllo di legittimità resta confinato alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta minimale della motivazione.
- La partecipazione del familiare all'impresa familiare dà diritto agli utili e agli incrementi solo se tali poste siano concretamente dimostrate; non basta provare la collaborazione lavorativa, occorrendo anche la prova dell'esistenza di utili non distribuiti o di un effettivo incremento patrimoniale quantificabile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione soltanto quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio; se la doglianza investe la valutazione delle prove, il mancato esercizio di poteri istruttori o la preferenza accordata ad alcune risultanze, il motivo è inammissibile o infondato.
- La non contestazione e la rilevanza delle prove sono apprezzamenti rimessi al giudice di merito e, in presenza di motivazione congrua e non apparente, non sono rivalutabili in sede di legittimità.
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