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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17769/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta). L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto generico e indeterminato perché non specificava quali elementi della decisione fossero erronei e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare puntualmente i rilievi da esaminare. La sentenza richiama, a sostegno della motivazione di merito, l'osservazione che il fatto che l'imputato si fosse reso riconoscibile non escludeva, nel caso concreto, la volontà di contrarre un'obbligazione con l'intento di lasciarla inadempiuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, ritenendo mancante un contributo utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo di responsabilità confermato dalla sentenza di merito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che il ricorso non conteneva censure specifiche sulla motivazione di condanna.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli elementi posti a base della censura; la mancanza di tale specificità rende il ricorso inammissibile per genericità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e puntuale: è inammissibile il motivo che si limiti a contestazioni generiche senza indicare gli errori della decisione.
  • La genericità del motivo ricorre quando l'impugnazione non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le spese della parte civile non sono liquidabili in cassazione se questa non ha fornito un contributo utile alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInsolvenza fraudolenta
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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