Cassazione Penale, Sentenza n. 40671/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva reiterata: contestava che la Corte di appello abbia ritenuto configurabile tale aggravante nonostante mancasse una precedente dichiarazione di recidiva semplice e, secondo il ricorrente, non sussistessero i presupposti di fatto per applicarla
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 32318/2023) secondo la quale la recidiva reiterata può essere accertata e applicata quando, al momento del fatto, l'imputato è già gravato da due precedenti sentenze definitive per delitti non colposi, anche se non era stata previamente dichiarata la recidiva semplice; è però necessaria una motivazione che dimostri la maggiore rimproverabilità del reo. Nel caso di specie risultava provato che l'imputato era gravato da più condanne definitive per delitti non colposi e la Corte aveva adeguatamente motivato la maggiore rimproverabilità. Pertanto la condanna per danneggiamento con pericolo di incendio (tentato), aggravata dalla recidiva reiterata, è stata confermata. È stata inoltre rilevata l'inesistenza della prescrizione, con termine massimo di dieci anni decorrente dal fatto (risalente a settembre 2013). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Disciplina la tentativa (reato tentato) e costituisce il fondamento giuridico per ritenere il delitto nella forma tentata
art. 424, primo comma, cod. pen.
Configura il delitto di danneggiamento con pericolo di incendio; nel caso la condotta è stata considerata tentata ai sensi dell'art. 56
Sezioni Unite, sent. n. 32318 del 30/03/2023 (Sabbatini), Rv. 284878-01
Stato della giurisprudenza: la recidiva reiterata può essere applicata se, al momento del fatto, l'imputato è già gravato da due sentenze definitive per delitti non colposi, anche senza una dichiarazione precedente di recidiva semplice; è però necessaria motivazione specifica sulla maggiore rimproverabilità e pericolosità sociale
art. 157, primo comma, cod. pen.
Rilevante per il computo dei termini di prescrizione ai fini della sentenza; partecipa al calcolo del termine massimo
art. 160, ultimo comma, cod. pen.
Contribuisce alla determinazione del termine massimo di prescrizione in relazione alla pena applicata
art. 161, ultimo comma, cod. pen.
Concorre al calcolo del termine di prescrizione; dalla decisione risulta che il termine massimo di dieci anni non era ancora maturato
Norma che disciplina l'addebito delle spese processuali e la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la rimessione del fascicolo al Primo Presidente; utilizzata per questioni di assegnazione del ricorso alla sezione competente
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Permette il trattamento in forma scritta del ricorso in Cassazione in relazione alla normativa emergenziale citata; giustifica la trattazione scritta del procedimento
Massime di principio
- La recidiva reiterata può essere accertata anche in assenza di una pregressa declaratoria di recidiva semplice, purché al momento del fatto l'imputato risulti gravato da due o più condanne definitive per delitti non colposi
- È imprescindibile che il giudice motivi specificamente la maggiore rimproverabilità e la pericolosità sociale derivanti dalle precedenti condanne: la mera rilevazione di precedenti non è sufficiente senza adeguata argomentazione
- In fase difensiva è strategico contestare l'esistenza effettiva di precedenti rilevanti al momento del fatto (anziché successivi) e l'adeguatezza della motivazione che lega tali precedenti alla maggiore colpevolezza
- Per verificare la maturazione della prescrizione occorre calcolare il termine alla luce delle norme sul computo (artt. 157, 160, 161 c.p.); la presenza di recidiva e l'entità della pena influiscono sul termine prescrizionale
- Se il giudice non dimostra la maggiore rimproverabilità con riferimento concreto ai precedenti, la censura sulla recidiva reiterata può avere chance di successo in cassazione
- La difesa può inoltre puntare su vizi procedurali relativi all'accertamento e alla rappresentazione processuale delle sentenze pregresse (es. mancata acquisizione di copia conforme, errori cronologici)
- In presenza di precedenti esteri o soggetti a riconoscimento, occorre verificare la loro riconoscibilità e rilevanza ai fini della recidiva; l'accertamento deve essere documentato e motivato dal giudice
- La decisione delle Sezioni Unite funge da criterio unificatore: in materie analoghe i giudici di merito possono seguire questa interpretazione, salvo motivazioni particolari sul caso concreto
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