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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14556/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura la sentenza d'appello per: (1) inosservanza dell'art. 625, comma 1, n. 2) c.p. e mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 c.p., sostenendo che l'azione non comportava "mezzi fraudolenti" ma era un semplice prelievo sfruttando la distrazione altrui; chiede anche la declaratoria di improcedibilità per remissione di querela; (2) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) anziché la n. 4) (destrezza); (3) vizi di motivazione sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva; inoltre il difensore ha prodotto nuovi motivi chiedendo l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela (risultano atti formali di remissione accettata dal ricorrente). Ha escluso che il reato si fosse estinto per prescrizione dopo aver valutato il massimale ed gli aumenti per la recidiva infraquinquennale (calcolo che porta a evitare la prescrizione). Ha disposto che le spese del procedimento siano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (comma 1, n. 2) e (n. 4)

    Norma che prevede le aggravanti per il furto; la decisione discute la distinzione tra l'uso di "mezzi fraudolenti" (n.2) e la "destrezza" (n.4) ma, stante l'estinzione per remissione della querela, la Corte non ha dovuto dirimere definitivamente la riqualificazione nel merito

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sulla rapina/altre fattispecie con diversa tipizzazione del reato; invocata dal ricorrente come possibile riqualificazione, sebbene la Corte non abbia proceduto alla riqualificazione essendo intervenuta l'estinzione per remissione

  • art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.

    Circostanza attenuante applicata in appello (in regime di equivalenza con le aggravanti), valutata nel calcolo della pena dalla Corte territoriale

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Limita l'aumento di pena per la recidiva in presenza di circostanze speciali: la Corte lo richiama per il corretto incremento del massimale ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Regola la delimitazione del termine della prescrizione; la Corte lo applica dopo aver aumentato il massimale per la recidiva per escludere la prescrizione

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. (indicazione testuale: "d. Igs. 10 ottobre. 150")

    Richiamato come intervento normativo che ha modificato il regime di procedibilità rendendo la fattispecie procedibile a querela; la Corte ne trae la conseguenza che la remissione della querela comporta la non procedibilità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che regola la non procedibilità: la Corte afferma che, per i reati la cui procedibilità è stata resa a querela, la remissione comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi di questa disposizione

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese: la Corte pone le spese a carico del querelato in forza di questa disposizione

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Predisposizione procedurale che ha consentito la formazione della requisitoria scritta e la mancata discussione orale; la Corte segnala l'assenza di richiesta di discussione orale e prende in considerazione la requisitoria scritta del P.G.

Massime di principio

  • Se la fattispecie è divenuta procedibile a querela per intervento normativo applicabile al processo pendente, la remissione della querela comporta la non procedibilità e l'estinzione del reato anche se la condanna è intervenuta in grado di appello; la Cassazione annulla senza rinvio
  • La remissione di querela produce effetti estintivi autonomi rispetto alla prescrizione: il giudice deve verificare la presenza di remissione formale e la sua accettazione; se sussiste, il processo deve essere estinto indipendentemente da questioni di merito
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'applicazione degli aumenti e dei limiti previsti (art. 63), nonché la dilatazione prevista dall'art. 161: bisogna verificare attentamente massimale, aumenti per recidiva e limiti normativi prima di dedurre l'estinzione per prescrizione
  • La distinzione tra aggravante per "uso di mezzi fraudolenti" e quella per "destrezza" dipende dagli elementi concreti della condotta (presenza di artifici/strumenti fraudolenti vs abilità/destrezza nella sottrazione); tuttavia, se la causa di non procedibilità interviene, il merito della qualificazione può rimanere irrilevante
  • Le questioni nuove di prescrizione o di fatto comunque vanno proposte nei limiti di ammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte può comunque esaminarle se implicate dalla decisione o dalla documentazione processuale rilevante (es. atti di remissione)

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