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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20296/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta per il riconoscimento della continuazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato già condannato in appello per evasione dal luogo degli arresti domiciliari e danneggiamento del braccialetto elettronico, che ha proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione resa dalla corte territoriale. In appello la difesa aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della sentenza impugnata e altri reati già definiti con sentenze irrevocabili in due diversi procedimenti, ma non aveva allegato tali sentenze. Con il ricorso, la difesa ha dedotto, nei primi due motivi, violazione dell’art. 581 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto acquisire d’ufficio i provvedimenti mancanti, poiché indicati in modo preciso e completo, e che era stata comunque allegata la sentenza della Corte d’appello; con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 81, comma 2, c.p. e dell’art. 671 c.p.p., affermando che ricorrevano i presupposti per riconoscere la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto però che la corte d’appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, chi in appello intende beneficiare della disciplina della continuazione deve allegare, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta; non è sufficiente, a pena di inammissibilità, la sola produzione delle sentenze di condanna da unificare né una generica istanza di riconoscimento del beneficio. Inoltre, il ricorrente non aveva nemmeno precisato il titolo dei reati con cui chiedeva la continuazione esterna, impedendo anche il vaglio preliminare sulla sussistenza del comune disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice per il reato di evasione dal luogo degli arresti domiciliari oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 635, comma 2, c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice per il danneggiamento del braccialetto elettronico oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 581 c.p.p.

    La parte che chiede in appello il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta; non bastano allegazioni generiche o la mera produzione delle sentenze da unificare.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione presuppone la verifica del comune disegno criminoso e, nel caso concreto, il ricorrente non aveva indicato i reati con cui invocava l’unificazione esterna, impedendo il relativo vaglio.

  • art. 671 c.p.p.

    È la disposizione richiamata dalla difesa per chiedere il riconoscimento della continuazione, ma la Corte ne esclude l’applicazione favorevole per difetto dei necessari presupposti allegativi.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, la richiesta formulata in appello deve essere sorretta da specifiche allegazioni di fatto e documentali: la generica istanza di unificazione non è sufficiente.
  • La sola produzione delle sentenze irrevocabili delle condanne di cui si chiede l’unificazione non sana il difetto di allegazione degli elementi concreti necessari per valutare la continuazione.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione esterna, il richiedente deve indicare con precisione anche i titoli di reato da unificare, così da consentire il vaglio preliminare sull’esistenza del comune disegno criminoso.
  • La mancanza degli elementi richiesti dall’art. 581 c.p.p. può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione senza necessità di esaminare nel merito la sussistenza della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDanneggiamentoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la PADelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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