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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10900 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro una decisione di primo grado parzialmente favorevole alla contribuente, relativa ad avvisi di accertamento IRES e IRAP per il 2004. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello non si limitava a contestare la motivazione della sentenza, ma riproponeva anche argomentazioni specifiche sulla fondatezza dei rilievi contenuti negli avvisi. In subordine ha dedotto insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le eccezioni preliminari della contribuente relative all'inammissibilità e all'improcedibilità del ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'appello dell'Agenzia conteneva censure riferite anche al merito dei singoli rilievi fiscali e, pertanto, rispettava l'onere di specificità previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e la riproposizione delle motivazioni dell'avviso di accertamento può costituire impugnazione specifica, quando sia diretta a ottenere il riesame della controversia. La sentenza regionale è stata quindi cassata, con rinvio a una diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche quando l'Amministrazione ripropone le argomentazioni dell'avviso di accertamento, se esse sono rivolte a contestare concretamente la decisione di primo grado e a ottenere un riesame del merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    Consente di denunciare in cassazione la violazione di norme processuali; nel caso concreto è stato dedotto l'errore della Commissione Regionale nel dichiarare inammissibile l'appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    È stato invocato in via subordinata per denunciare l'insufficiente motivazione della sentenza, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura processuale principale.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3

    L'esposizione sommaria dei fatti può essere realizzata anche mediante la riproduzione integrale di atti processuali, purché il ricorso consenta di comprendere autonomamente l'origine, l'oggetto e lo svolgimento della controversia.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    L'onere di depositare gli atti e i documenti sui quali si fonda il ricorso per cassazione può essere assolto anche mediante il deposito del fascicolo contenente tali atti, fermo restando l'obbligo di indicarli in modo specifico e reperibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: non serve soltanto a denunciare vizi formali della sentenza, ma può chiedere un nuovo esame del merito della controversia.
  • La riproposizione delle ragioni dell'avviso di accertamento non rende automaticamente l'appello generico o inammissibile; è sufficiente che tali ragioni siano collegate alla critica della decisione di primo grado e siano idonee a individuare ciò che si chiede al giudice d'appello di riesaminare.
  • Un appello fondato solo su formule astratte o sulla mera ripetizione non collegata alla sentenza impugnata può invece essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • Nel ricorso per cassazione prevale il principio di strumentalità delle forme: la riproduzione di atti e documenti è ammissibile se consente alla Corte di comprendere autonomamente la vicenda e di reperire gli atti richiamati.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza degli avvisi fiscali: impone al giudice regionale, in diversa composizione, di esaminare nuovamente l'appello e il merito della controversia.

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