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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00457/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per furto (artt. 110, 624, 625 n.2 c.p.) con due censure principali: 1) errata applicazione e motivazione dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5 c.p., poiché la Corte di appello avrebbe dedotto la ridotta visibilità e la scarsa presenza di persone in strada solo dall'ora notturna senza specifici accertamenti; 2) illegittima applicazione della recidiva (reiterata, specifica e d'infraquinquennale), avendo la difesa prodotto documenti che dimostrerebbero la revoca di una delle condanne considerate e la sussistenza di un'archiviazione per particolare tenuità (art. 131‑bis), che non potrebbe essere valutata come precedente penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo, ha confermato la legittimità dell'applicazione dell'art. 61 n.5 c.p., ritenendo che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente facendo ricorso a una regola di comune esperienza (la minor presenza di persone e traffico di notte) e collegando tale circostanza alle modalità concrete del reato (prelievo del tombino dalla sede stradale e uso come mezzo di effrazione). Ha escluso che la diversa decisione interlocutoria nei confronti della coimputata potesse incidere, essendo non definitiva e i procedimenti separati. Sul secondo motivo, ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa al mancato aggiornamento del certificato del casellario (perché non dedotta in appello e i documenti non prodotti in merito) e ha ritenuto comunque corretta la valutazione della Corte d'appello circa la rilevanza, ai fini del giudizio prognostico/di pericolosità, di un procedimento archiviato per particolare tenuità: tale provvedimento costituisce un precedente giudiziario valutabile nella ponderazione complessiva ex art. 133 c.p. e 163 c.p. Nel complesso la decisione di merito non è stata censurata e la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5 c.p.

    Aggravante della minorata difesa; richiede che le circostanze di tempo, luogo o persona si traducano concretamente in una situazione di vulnerabilità del soggetto passivo. La Corte può fondarsi anche su regole di comune esperienza (es. minor traffico/notte) se collegate alle modalità del fatto

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Attenuante generica speciale; nel caso di specie è stata valutata equivalente alle aggravanti e alla recidiva e considerata nella determinazione della pena

  • artt. 110, 624, 625 n. 2 c.p.

    Norme sostanziali che descrivono il reato (concorso, furto pluriaggravato, uso di mezzo per danneggiamento/effrazione); la fattispecie concreta è stata ricostruita come furto commesso con mezzi idonei e con circostanze aggravanti

  • art. 131‑bis c.p.

    Istituto della particolare tenuità del fatto: il relativo provvedimento (archiviazione) costituisce un precedente giudiziario che può essere considerato dal giudice nel giudizio prognostico e nella valutazione della pericolosità, pur non equivalendo a una condanna

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice deve considerare, tra gli altri fattori, precedenti penali e giudiziari e la condotta di vita, parametri che vanno utilizzati anche per valutare la concreta incidenza della recidiva

  • art. 163 c.p.

    Riferito al 'giudizio prognostico' sulla pericolosità: la giurisprudenza ammette l'esame di precedenti giudiziari (anche non definitivi) per formare tale giudizio

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Limite al sindacato in appello: la Corte d'appello non può esaminare d'ufficio questioni non dedotte dalle parti; l'assenza di specifici rilievi sulla tipologia di recidiva in grado d'appello rende inammissibile la contestazione sollevata solo in Cassazione

  • art. 411, commi 1 e 1‑bis, c.p.p.

    Norme procedurali sull'archiviazione per particolare tenuità: prevedono obbligo di avviso all'indagato e alla persona offesa, sottolineando che l'archiviazione per tenuità non è priva di effetti e rientra tra i precedenti giudiziari valutabili

  • art. 408 c.p.p.

    Previsione relativa all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato; nel caso è stato rilevato che l'archiviazione in questione non era stata disposta per infondatezza ma per particolare tenuità

Massime di principio

  • Per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. non basta un'accertazione astratta dell'orario: è necessario che le condizioni di tempo/luogo/persona si traducano in concreta vulnerabilità della vittima; tuttavia il giudice può fondarsi su regole di comune esperienza (es. notte = minor traffico) se collegate alle modalità fattuali del reato
  • Una decisione non definitiva o un provvedimento emesso in un procedimento separato (es.: esclusione dell'aggravante per un coimputato in giudizio distinto) non vincola né impone la riforma della decisione di merito quando i procedimenti sono distinti e le decisioni non sono passate in giudicato
  • I documenti non prodotti nei gradi di merito non possono essere introdotti in Cassazione salvo che si dimostri l'impossibilità della loro tempestiva esibizione; quindi la difesa deve sollevare in sede di merito le questioni essenziali (es.: tipo di recidiva, aggiornamento del casellario)
  • L'archiviazione per particolare tenuità (art. 131‑bis) costituisce comunque un precedente giudiziario valutabile dal giudice ai fini del giudizio prognostico e della determinazione della pena (art. 133 c.p.), ma non equivale a una condanna: può essere considerata per escludere o modulare l'effetto della recidiva o per valutare la 'continuità' della condotta
  • Per l'applicazione della recidiva facoltativa (ed in generale per aumenti/attivazioni soggettive) il giudice deve motivare specificamente, valutando la natura, il tempo e l'omogeneità dei precedenti e gli elementi della personalità dell'imputato: la mera presenza di precedenti non è sufficiente senza una motivazione che leghi tali precedenti alla maggiore pericolosità
  • Se la difesa contesta la tipologia della recidiva o l'aggiornamento del casellario, deve farlo già in sede di appello: omettere di sollevare la questione in merito può rendere la doglianza inammissibile in Cassazione

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