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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22408/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di rimborso delle maggiori ritenute applicate sulla liquidazione di un fondo previdenziale aziendale riconducibile a un ex dirigente Enel. Il contribuente aveva sostenuto che sulla somma percepita dovesse applicarsi, almeno in parte, la ritenuta del 12,5% prevista per i rendimenti da assicurazioni sulla vita e trattamenti analoghi, e non la tassazione separata più gravosa. Dopo una prima fase contenziosa, con più interventi della Cassazione e rinvii al giudice di merito, la controversia è tornata in Cassazione perché l'Agenzia delle entrate ha censurato la decisione della CTR che aveva riconosciuto al contribuente una componente assoggettabile all'aliquota del 12,5%. L'unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. n. 482/1985 e degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la liquidazione del fondo non poteva essere in tutto o in parte trattata con l'aliquota del 12,5%, poiché mancava la prova di un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata in materia di fondi pensione integrativi Enel/PIA-Fondenel: la tassazione agevolata al 12,5% spetta solo sul rendimento derivante da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre resta soggetta a tassazione separata la sorte capitale; inoltre, l'onere di provare la quota di rendimento investita incombe sul contribuente che chiede il rimborso. Nel caso concreto è stato accertato che il fondo non aveva effettuato investimenti reali sul mercato, ma operava con calcolo attuariale figurativo, sicché non era applicabile il prelievo del 12,5% sulla somma riconosciuta dalla CTR come rendimento.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. Compensa integralmente le spese. La decisione si fonda sul principio secondo cui, per i fondi previdenziali integrativi Enel/PIA, la ritenuta del 12,5% riguarda solo il rendimento effettivamente prodotto da investimenti di mercato del capitale accantonato, rendimento che nel caso di specie non è stato provato e che anzi risulta escluso dalla natura meramente figurativa degli accantonamenti.

Norme richiamate

  • art. 30 n. 3 c.p.c.

    richiamato come base della censura formulata nel ricorso, ma la Corte decide sul merito della violazione di legge dedotta

  • art. 6 della l. n. 482/1985

    la ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme qualificabili come rendimento derivante da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato

  • art. 16 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per il regime di tassazione separata delle prestazioni in capitale, in alternativa alla ritenuta agevolata solo sulla componente di rendimento

  • art. 17 d.P.R. n. 917/1986

    concorre a disciplinare la tassazione separata della sorte capitale delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    utilizzato come riferimento temporale per distinguere il regime fiscale delle prestazioni maturate in epoca antecedente o successiva alla sua entrata in vigore

Massime di principio

  • Nelle prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali integrativi aziendali a capitalizzazione di versamenti, la componente di "rendimento" assoggettabile alla ritenuta del 12,5% coincide soltanto con gli incrementi effettivamente derivanti da investimenti sul mercato del capitale accantonato, non con risultati meramente figurativi o attuariali.
  • La "sorte capitale" maturata alla cessazione del rapporto di lavoro resta soggetta al regime di tassazione separata previsto dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917/1986; il trattamento agevolato del 12,5% opera solo per la parte rigorosamente qualificabile come rendimento da investimento.
  • Nel giudizio di rimborso, il contribuente che agisce come attore sostanziale ha l'onere di provare la quota della prestazione ascrivibile a rendimenti effettivi di mercato; non è sufficiente la sola certificazione del datore di lavoro o del fondo se essa non indica i criteri di determinazione del rendimento e non dimostra un concreto investimento.
  • La certificazione che si limiti a evidenziare la differenza aritmetica tra capitale lordo e dotazione iniziale, o una redditività riferita all'intero patrimonio dell'ente, non prova di per sé un rendimento netto imputabile alla posizione individuale del lavoratore.
  • Se è accertato in fatto che il fondo non ha investito sul mercato il capitale accantonato, ma ha operato tramite riserve matematiche o calcoli attuariali figurativi, non può riconoscersi la ritenuta del 12,5% sulla prestazione corrisposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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