Cassazione Penale, Sentenza n. 9379/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., relativo alla dosimetria della pena e carenza/mancata motivazione. Il ricorrente contestava l'applicazione della recidiva sostenendo che i precedenti erano datati e che non risulterebbe dimostrata una maggiore pericolosità sociale; denunciava inoltre che la determinazione della pena sarebbe stata un mero calcolo aritmetico privo di indicazione della pena base e dell'aumento per recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica sull'applicazione della recidiva, richiamando precedenti anche recenti (2018 e 2021) che dimostrano un percorso delinquenziale continuativo. Sulla doglianza relativa alla dosimetria la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse: anche operando la ricostruzione indicata dal ricorrente (pena base sul minimo, aumento per recidiva e poi riduzione per rito abbreviato), la pena così calcolata sarebbe risultata superiore a quella effettivamente inflitta, quindi un accoglimento non produrrebbe un vantaggio per il ricorrente. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma sui motivi di cassazione relativi alla motivazione e alla valutazione della prova; la corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la motivazione dei giudici di merito sulla recidiva e sulla dosimetria era congrua e non contraddittoria.
Riguarda il delitto contestato (ricettazione o altro reato del titolo, come indicato nella sentenza); la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante speciale prevista al comma quarto per i fatti valutati, confermando la qualificazione utilizzata in sede di merito.
art. 648, comma quarto, cod. pen.
Ipotesi attenuata eventualmente invocata dal ricorrente: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto non configurabile tale attenuante per i fatti in esame.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Norma sulla recidiva e sul relativo aumento della pena; la Corte ha applicato l'aumento previsto per la recidiva, motivandone l'uso con i precedenti, anche recenti, del ricorrente.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile per colpa: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per contestare l'applicazione della recidiva è necessario dimostrare che i precedenti non siano idonei a dimostrare una continuità criminosa; la mera età cronologica delle condanne non basta se esistono precedenti recenti.
- La motivazione della Corte sul profilo della recidiva deve considerare l'intero percorso processuale e i precedenti; se è congrua e coerente con la giurisprudenza consolidata, difficilmente sarà cassabile per manifesta illogicità.
- Le censure formali sulla dosimetria della pena (mancata indicazione della pena base o del calcolo degli aumenti) possono essere dichiarate prive di interesse se dall'operazione correttiva non deriverebbe per il ricorrente un beneficio (pena più favorevole).
- Un motivo unico di cassazione che impugni solo la motivazione senza svolgere una ricostruzione alternativa che possa effettivamente abbassare la pena rischia l'inammissibilità o la manifestazione d'infondatezza.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa si può essere condannati non solo alle spese processuali ma anche a una somma alla Cassa delle ammende; occorre valutare realisticamente l'esito possibile in sede di rinvio prima di proporre ricorso.
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