Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9379/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., relativo alla dosimetria della pena e carenza/mancata motivazione. Il ricorrente contestava l'applicazione della recidiva sostenendo che i precedenti erano datati e che non risulterebbe dimostrata una maggiore pericolosità sociale; denunciava inoltre che la determinazione della pena sarebbe stata un mero calcolo aritmetico privo di indicazione della pena base e dell'aumento per recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica sull'applicazione della recidiva, richiamando precedenti anche recenti (2018 e 2021) che dimostrano un percorso delinquenziale continuativo. Sulla doglianza relativa alla dosimetria la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse: anche operando la ricostruzione indicata dal ricorrente (pena base sul minimo, aumento per recidiva e poi riduzione per rito abbreviato), la pena così calcolata sarebbe risultata superiore a quella effettivamente inflitta, quindi un accoglimento non produrrebbe un vantaggio per il ricorrente. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di cassazione relativi alla motivazione e alla valutazione della prova; la corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la motivazione dei giudici di merito sulla recidiva e sulla dosimetria era congrua e non contraddittoria.

  • art. 648 cod. pen.

    Riguarda il delitto contestato (ricettazione o altro reato del titolo, come indicato nella sentenza); la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante speciale prevista al comma quarto per i fatti valutati, confermando la qualificazione utilizzata in sede di merito.

  • art. 648, comma quarto, cod. pen.

    Ipotesi attenuata eventualmente invocata dal ricorrente: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto non configurabile tale attenuante per i fatti in esame.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Norma sulla recidiva e sul relativo aumento della pena; la Corte ha applicato l'aumento previsto per la recidiva, motivandone l'uso con i precedenti, anche recenti, del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile per colpa: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per contestare l'applicazione della recidiva è necessario dimostrare che i precedenti non siano idonei a dimostrare una continuità criminosa; la mera età cronologica delle condanne non basta se esistono precedenti recenti.
  • La motivazione della Corte sul profilo della recidiva deve considerare l'intero percorso processuale e i precedenti; se è congrua e coerente con la giurisprudenza consolidata, difficilmente sarà cassabile per manifesta illogicità.
  • Le censure formali sulla dosimetria della pena (mancata indicazione della pena base o del calcolo degli aumenti) possono essere dichiarate prive di interesse se dall'operazione correttiva non deriverebbe per il ricorrente un beneficio (pena più favorevole).
  • Un motivo unico di cassazione che impugni solo la motivazione senza svolgere una ricostruzione alternativa che possa effettivamente abbassare la pena rischia l'inammissibilità o la manifestazione d'infondatezza.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa si può essere condannati non solo alle spese processuali ma anche a una somma alla Cassa delle ammende; occorre valutare realisticamente l'esito possibile in sede di rinvio prima di proporre ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.