Cassazione Civile, Ordinanza n. 33161/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva domandato alla Corte d'Appello l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 2003 e chiusa con decreto del 2 luglio 2018, nell'ambito della quale la sua dante causa era stata ammessa al passivo. Il giudice monocratico aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la definitività del decreto di chiusura del fallimento entro il termine indicato per integrare la documentazione; l'opposizione era stata respinta dalla Corte d'Appello collegiale, che aveva confermato il difetto di prova circa il momento della definitività del decreto, escludendo che bastasse l'attestazione di cancelleria sulla pubblicazione. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 3, comma 3, e 4 L. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 Protocollo addizionale e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che il rigetto fosse stato fondato solo sull'omessa produzione di un documento, senza collegare tale omissione a una concreta causa di inammissibilità o infondatezza; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 132 e 134 c.p.c. per motivazione apparente, perché il provvedimento non avrebbe considerato né una possibile tardività della domanda né l'eventuale mancato maturare della durata ragionevole del processo presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati congiuntamente. Ha affermato che, nella fase di opposizione al decreto emesso ai sensi della L. n. 89/2001, è consentita la produzione dei documenti mancanti, trattandosi di fase pienamente devolutiva; inoltre, per stabilire la definitività del decreto di chiusura del fallimento, nelle procedure anteriori alle riforme fallimentari, va applicata la disciplina previgente e, in difetto di comunicazione del decreto, il termine lungo di un anno ex art. 327 c.p.c. oltre la sospensione feriale, decorrente dalla pubblicazione. Poiché la procedura era iniziata nel 2003 e il decreto di chiusura era del 2 luglio 2018, il decreto diventava definitivo il 2 settembre 2019 e, alla data del ricorso monitorio del 24 gennaio 2020, non era ancora decorso il termine semestrale dell'art. 4 L. n. 89/2001; di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato come norma che disciplina la domanda di equa riparazione e l'onere documentale dell'istante; la Corte evidenzia che la documentazione richiesta serve a dimostrare l'intera durata del processo presupposto.
art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato dal giudice di merito per pretendere l'integrazione documentale; la Cassazione valorizza il fatto che la mancata integrazione non esclude, in opposizione, la produzione dei documenti mancanti.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
Norma sul termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione; nel caso concreto non era decorso al momento del ricorso monitorio, poiché la definitività del decreto di chiusura del fallimento si era verificata solo successivamente.
art. 6, par. 1, CEDU
Invocato insieme alle norme interne a fondamento del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei parametri convenzionali dedotti a sostegno del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale a tutela del giusto processo e della ragionevole durata del procedimento.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di conformità agli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.
Richiamato per denunciare l'apparenza della motivazione del decreto impugnato.
Richiamato per il requisito della motivazione dei provvedimenti decisori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come norma processuale di veicolazione del motivo di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come norma processuale di veicolazione del motivo di nullità per motivazione apparente.
Richiamato per il meccanismo di integrazione documentale nel procedimento monitorio, che però non impedisce la produzione dei documenti in sede di opposizione.
art. 119 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Applicato nella versione previgente alle riforme fallimentari; la Corte ne fa discendere, insieme alla disciplina transitoria e alla giurisprudenza costituzionale, la decorrenza del termine di definitività del decreto di chiusura.
art. 17 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato in relazione alle forme di pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento; la mera attestazione di pubblicazione non è stata ritenuta sufficiente a provare la definitività.
art. 26 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato per segnalare la disciplina del reclamo introdotta dalle riforme, non applicabile alla fattispecie in esame.
Applicato per stabilire, in difetto di comunicazione del decreto di chiusura, che la definitività matura con il decorso del termine lungo di un anno dalla pubblicazione, oltre la sospensione feriale, nelle procedure anteriori alle riforme.
Richiamata per escludere l'applicazione del termine semestrale introdotto dalla riforma a procedimenti endofallimentari anteriori, in presenza della disciplina transitoria.
Citato come riforma che ha modificato la disciplina del reclamo nel fallimento, non applicabile al caso concreto per ragioni temporali.
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Citato come ulteriore riforma della legge fallimentare, non applicabile al caso concreto per ragioni temporali.
sentenza Corte cost. 23 luglio 2010, n. 279
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 119, comma 2, l.fall. nella parte in cui faceva decorrere il termine per il reclamo dalla pubblicazione anziché dalla comunicazione del decreto di chiusura del fallimento.
Massime di principio
- Nella fase di opposizione al decreto emesso nel procedimento per equa riparazione, la produzione documentale è ammessa in chiave pienamente devolutiva: il ricorrente può integrare gli atti mancanti anche se il decreto monitorio sia stato emesso per carenza documentale.
- Per valutare la tempestività della domanda di equa riparazione relativa a una procedura fallimentare occorre individuare correttamente il momento in cui il decreto di chiusura è divenuto definitivo; nelle procedure anteriori alle riforme fallimentari, se il decreto non è comunicato, la definitività matura con il decorso del termine lungo di un anno dalla pubblicazione, oltre la sospensione feriale.
- Ai fini del termine di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001, nei procedimenti endofallimentari non rileva la data di instaurazione del subprocedimento di chiusura, ma la data di apertura della procedura fallimentare che costituisce il giudizio presupposto.
- La mera attestazione di pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento non è di per sé sufficiente a provare la sua definitività, se manca la dimostrazione della mancata proposizione del reclamo o della decorrenza del termine per impugnarlo.
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