Sentenza del 18/12/2015 n. 2747 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Studi di settore - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato induttivamente i ricavi della S.I. S.r.l. sulla base degli studi di settore, contestando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni. La società ha dedotto che il solo scostamento rispetto ai ricavi parametrizzati non integrava una grave incongruenza e che la diminuzione dei ricavi era dovuta a circostanze concrete: la rinegoziazione peggiorativa dei contratti con XXX S.p.A., l'obbligo di sostenere nuovi costi per l'installazione dei contatori, l'aumento dei costi del personale e le spese iniziali connesse a una nuova commessa ottenuta in ATI. La società ha inoltre sostenuto che la contabilità era regolare e non presentava ulteriori elementi di inattendibilità.
La decisione
La CTR di Bari ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP di Lecce, che aveva accolto il ricorso della società. L'avviso di accertamento è stato dichiarato illegittimo e quindi annullato, poiché fondato essenzialmente sullo scostamento matematico dagli studi di settore, senza ulteriori elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità della contabilità. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
gli accertamenti possono essere fondati sulla base degli studi di settore purché sussista una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli anzidetti studi
Lo studio di settore può costituire la base dell'accertamento soltanto quando lo scostamento dai ricavi dichiarati sia qualificato e, secondo la decisione, accompagnato da una valutazione concreta della situazione aziendale; il mero risultato parametrico non è sufficiente in presenza di giustificazioni oggettive.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento induttivo non può essere fondato esclusivamente su una diversa percentuale di ricarico o sullo scostamento dagli studi di settore quando la contabilità del contribuente è formalmente regolare e non emergono ulteriori elementi che ne dimostrino l'inattendibilità.
Cassazione, sentenza n. 10277/2008
La sentenza è richiamata dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della possibilità di procedere ad accertamento induttivo in presenza di gravi incongruenze anche con contabilità formalmente regolare. La CTR, tuttavia, ha ritenuto che nel caso concreto mancassero elementi ulteriori rispetto alla ricostruzione matematica.
Massime di principio
- Lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore non determina automaticamente la legittimità dell'accertamento.
- Il contribuente può superare la presunzione derivante dallo studio di settore fornendo documentazione concreta, analitica e verificabile sulle peculiarità dell'attività e sulle cause dello scostamento.
- La regolarità formale della contabilità è un elemento rilevante: per procedere induttivamente servono ulteriori elementi oggettivi che ne mettano in dubbio l'attendibilità.
- Circostanze come la rinegoziazione peggiorativa dei contratti, la riduzione dei margini, l'aumento dei costi del personale e i costi iniziali di nuove commesse possono giustificare ricavi inferiori rispetto ai parametri medi.
- In situazioni analoghe, è opportuno documentare già durante il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria le cause specifiche dello scostamento, allegando contratti, prospetti economici, fatture, documentazione sui costi e prove dell'andamento delle commesse.
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